C’è sempre qualcuno più realista del RE!
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Gennaio 2021 entrano in vigore nuove norme in materia di sciopero per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca già sottoscritto tra ARAN e OOSS nel 09 giugno 1999.
Le novità riguardano tempi e modalità di comunicazione sulle intenzioni di adesione allo sciopero, la non adesione, il non aver ancora deciso.
Tutto ruota intorno alla elencazione, in tempi certi, del personale contingentato che dovrà garantire i servizi essenziali durante lo sciopero.
Si tratta di un chiaro tentativo di frapporre ulteriori ostacoli all’esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori del P.I., l’ultimo di una serie di attacchi avviati con la legge 146/90 e che ha visto sempre i sindacati confederali e autonomi collaborare attivamente con il governo e le istituzioni per svuotare lo sciopero di ogni reale efficacia.
In aggiunta a questi ostacoli normativi, in vista dello sciopero del 29 gennaio promosso dalla nostra organizzazione, riceviamo varie segnalazioni di pressioni da parte di diverse direzioni scolastiche che arbitrariamente aggiungono restrizioni e obblighi che non hanno nessun riscontro con il nuovo accordo firmato di recente con l’ARAN.
Per ristabilire una corretta e autentica interpretazione dell’accordo e destituire di ogni interpretazione restrittiva e di fantasia delle norme autentiche, ne riportiamo i passaggi cruciali.
Art. 3 comma 4: In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
Art 3 comma 6: I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano – anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 – i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
L’invito che rivolgiamo alle direzioni è di attenersi al rispetto delle norme che regolano il diritto di sciopero e non eccedere in interpretazioni lesive degli interessi dei nostri iscritti e simpatizzanti.
L’attacco portato da forze politiche e OOSS concertative contro i lavoratori della scuola basta e avanza!
Genova 23.01.2012
SI Cobas scuola
[Nella foto: insegnanti in sciopero a Los Angeles, vedi qui]