Riceviamo e pubblichiamo questo contributo dai compagni della redazione Il Pungolo Rosso, già disponibile sul loro sito (vedi qui):
Solidarietà al compagno anarchico Alfredo Cospito,
in sciopero della fame ad oltranza
Riceviamo dai compagni di Radio Black out e volentieri pubblichiamo un documento degli avvocati Rossi Albertini e Pintus, difensori del compagno anarchico Alfredo Cospito, prigioniero nella casa circondariale di Bancali (Sassari), che dal 20 ottobre ha deciso di intraprendere lo sciopero della fame a oltranza per protestare contro le insopportabili condizioni di detenzione a cui è sottoposto e contro il regime penitenziario nel suo complesso. A lui la nostra piena solidarietà.
Il Pungolo Rosso
Il giorno 20/10/2022 Alfredo Cospito, detenuto anarchico ristretto dal 4/5 u.s. nella casa Circondariale di Bancali (SS) in regime differenziato ex art. 41 bis op, nel corso della camera di consiglio dedicata alla trattazione di un reclamo ex art 18 ter op, ha letto una articolata memoria difensiva con la quale denuncia le insopportabili condizioni detentive a cui è sottoposto, dichiarando al contempo la decisione di intraprendere uno sciopero della fame per protestare sia contro il regime penitenziario subito che contro l’ergastolo ostativo.
Questa sintesi, lungi dal veicolare il testo dallo stesso letto in aula, intende informare la stampa di settore e le associazioni a tutela dei diritti dei detenuti delle ragioni che hanno indotto un detenuto anarchico, il primo sottoposto al peculiare regime restrittivo dall’introduzione dell’art. 41 bis o.p., ad intraprendere una battaglia che, dalla volontà espressa dal medesimo, non si arresterà se non con il suo decesso, stante la verosimile impossibilità di modificare il regime detentivo a cui è attualmente sottoposto.
Il Cospito è detenuto da oltre dieci anni, di cui sei trascorsi, anche, quale indiziato di un reato associativo ex art 270 bis cp – per il quale è stato destinatario di misura cautelare in carcere nel settembre del 2016 – sempre in circuiti penitenziari AS2, trascorsi nella quasi totalità senza alcun vincolo di censura nella corrispondenza, ex art. 18 ter o.p.
In questo lungo periodo, il Cospito ha costantemente intrattenuto relazioni epistolari con decine o centinaia di anarchici e anarchiche, con siti e riviste della medesima matrice politica, partecipando anche alla esperienza editoriale che ha condotto alla pubblicazione di due libri sulla storia del movimento anarchico. Attività svolta alla luce del sole, in cui veniva esposto il pensiero anarchico del predetto e che lo ha visto, nonostante ciò, in almeno tre occasioni, destinatario di altrettante iniziative giudiziarie per il reato p. e p. dall’art. 414 cp., ossia l’istigazione a delinquere.
Pensiero anarchico che ha, tuttavia, posto in seria difficoltà i Giudici i quali, nei diversi gradi di giudizio, hanno alternato qualificazioni giuridiche contrapposte, talvolta riconducendolo alla abrogata propaganda sovversiva, ex art. 272 cp, altre all’istigazione a delinquere. Con ciò dimostrando la labilità del confine tra le due fattispecie incriminatrici, nonché il delicato tema dei reati di opinione posto a confronto con diritti di rango costituzionale, ex art. 21 cost, in un paese liberale figlio degli insegnamenti del Beccaria e del Verri.
Nella precedente detenzione il Cospito riceveva libri e riviste, partecipava a dibattiti pubblici mediante contributi scritti, condivideva la sezione AS2 con imputati della medesima area politica e/o con detenuti politici, godeva di numerose ore d’aria, palestra, biblioteca, socialità, ecc. E soprattutto non era stato sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis o.p. nonostante dal 2016, a seguito dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Torino, era stato ritenuto comunque intraneo al sodalizio anarchico denominato FAI, la cui appartenenza, nel 2022, sarà posta a fondamento del decreto ministeriale applicativo del cd carcere duro.
Dall’aprile scorso e in assenza di avvenimenti che possano giustificare la diversità di trattamento penitenziario, il medesimo è privato di ogni diritto ed in particolare di leggere, studiare, informarsi su ciò che corrisponde alle sue inclinazioni e interessi (un paese liberale tutela tutte le ideologie, anche le più odiose, nonché il diritto allo studio e all’informazione quale strumento necessario sia al trattamento penitenziario in vista della rieducazione del reo art. 27 cost. – art. 1 O.P. e art. 1 DPR 230/2000 ché allo sviluppo stesso della personalità umana). Non riceve alcuna corrispondenza, quelle in entrata sono tutte trattenute e quelle in uscita soffrono dell’autocensura del detenuto stesso.
Le ore d’aria si sono ridotte a due, trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri, il cui perimetro è circondato da alti muri che impediscono alcuna visuale o semplicemente di estendere lo sguardo all’orizzonte, mentre la visuale del cielo è oscurata da una rete metallica. Un luogo caratterizzato in estate da temperature torride e in inverno da un microclima umido e insalubre. La mancanza di profondità visiva incide inoltre sulla funzionalità del senso della vista mentre la mancanza di sole sull’assunzione della vitamina D.
La socialità è compiuta una sola ora al giorno in una saletta assieme a tre detenuti, sottoposti al regime da numerosissimi anni, che in realtà si riducono ad uno in considerazione del fatto che un detenuto è sottoposto ad isolamento diurno per due anni e un secondo ormai tende a non uscire più dalla cella.
Una condizione insopportabile che ora spinge il Cospito a rifiutare una vita priva di alcuna prospettiva futura, che apparirebbe tale a qualunque essere umano ma che lo è in particolar modo per un uomo che vive e viveva delle relazioni che intratteneva con il mondo dei liberi. Una condizione talmente afflittiva da spingere il medesimo a rimpiangere la pena di morte per fucilazione ritenuta più degna di una infinita agonia in un limbo senza speranza.
Tutto ciò senza neppure sia stata ancora fissata l’udienza camerale per decidere sul reclamo avverso il decreto ministeriale applicativo del regime differenziato – nonostante l’art 41 bis o.p. preveda che, entro 10 gg dal ricevimento del reclamo, il Tribunale lo debba valutare – e quindi senza ancora sia stata sottoposta al vaglio della Magistratura la stessa causa del trattamento deteriore che con il suo gesto estremo intende censurare e denunciare.