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Ipercoop: sentenza su cambio tuta

“Il lavoratore quando indossa gli abiti da lavoro esegue una disposizione aziendale. Pertanto il tempo necessario per questa operazione preliminare, indispensabile per svolgere l’attività lavorativa, rientra a buon diritto nell’orario di lavoro”.
(pronunciamento n.3763 del 14 aprile 1998 della Sezione Lavoro della suprema Corte di Cassazione).

Alla lavoratrice Ramona Guerini, addetta al Reparto Pescheria Ipercoop di Crema gli vengono contestati dall’azienda addebiti disciplinari per non essersi presentata al lavoro all’ora stabilita e di aver abbandonato il lavoro prima dell’ora stabilita.

L’azienda le contesta: “Con la presente Le contestiamo ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto quanto segue: in data odierna non si trovava sul posto di lavoro nel Reparto Pescheria all’ora stabilita per l’inizio delle attività, e cioè alle ore 7.00, ma arrivava alle ore 7.10 dopo 10 minuti. Sempre in data odierna, Ella abbandonava il posto di lavoro alle ore 11.53, sette minuti prima dell’ora stabilita per la cessazione delle sue attività, e cioè alle ore 12.00. Le contestiamo quindi la violazione dell’art. 191-1° comma – del vigente Ccnl. e regolamento aziendale in vigore”.

Semplicemente Ramona inizia regolarmente l’attività lavorativa come da disposizioni alle ore 7.00 timbrando con il badge. Termina l’attività lavorativa alle ore 12.00 timbrando con il badge l’uscita. Alle ore 7.00 dopo la timbratura si reca negli spogliatoi aziendali per indossare la divisa/tuta da lavoro specifica per la mansione in cui è impiegata, di addetta alla vendita e preparazione al Reparto Pescheria. Indossa all’uopo pantaloni, camice, scarpe antinfortunistiche, pettorina e cuffia, così come da disposizioni aziendali, idonee alla mansione specifica e alle procedure di sicurezza e igiene HCCP e da quanto previsto da legge. Raggiunge successivamente il Reparto Pescheria, svolgendo la mansione assegnata con diligenza e cura. Al termine del suo orario di lavoro si reca negli spogliatoi per eseguire la svestizione della divisa/tuta, riponendola con cura nell’armadietto e timbra l’uscita alle ore 12.00.

Il cambio della tuta è orario di lavoro. Indossare la tuta da lavoro in azienda, seguendo le modalità impartite dal datore, è una attività che rientra a tutti gli effetti nel tempo lavorativo che il dipendente mette a disposizione: pertanto deve essere pagato a tutti gli operai che indossano la ‘divisa’ cambiandosi negli spogliatoi aziendali.

Innanzitutto, per analizzare al meglio la questione, occorre partire dal D. Lgs. n. 66 del 2003 concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

In particolare l’art 2 lettera a) stabilisce che “orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro, nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

A tal proposito si ritiene, senza dubbio, che anche il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e togliere la divisa rientri nell’ambito nel periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro, in quanto, tempo dedicato ad una determinata attività preparatoria richiestagli espressamente dal datore di lavoro e quindi retribuibile.

A sostegno di questo assunto in più occasioni si è espressa anche la giurisprudenza, che ha dichiarato che “il tempo necessario al lavoratore per raggiungere, una volta cambiato, il reparto dove, timbrato l’orologio marcatempo, inizia a svolgere di fatto la prestazione lavorativa, deve essere retribuito poiché parte del lavoro effettivo, allorquando il dipendente sia tenuto a un tempo di percorrenza funzionale soltanto alle esigenze organizzative dell’azienda e sia assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della medesima.

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ SICURAMENTE PRETENDERE CHE IL LAVORATORE INDOSSI E SI TOLGA LA DIVISA AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO, INFATTI AL DI FUORI DI ESSO IL PRESTATORE DI LAVORO NON SOGGIACE A PROVVEDIMENTO ALCUNO DEL DATORE DI LAVORO.

La Coop Lombardia come ritorsione e con scopo intimidatorio, ha comminato alla lavoratrice, un biasimo scritto e una multa di due ore di retribuzione, dopo che, assistita dal SI COBAS, aveva motivato inoppugnabilmente le contestazioni disciplinari. Fin troppo evidente lo scopo di farla recedere e rinunciare a un diritto addirittura legalmente riconosciuto!!!

La Coop Lombardia è preoccupata che, i lavoratori inizino ad alzare la testa, a non delegare più ai pompieri confederali l’esercizio del diritto. La Coop Lombardia ha il timore, così come riferito da un loro responsabile, che questa questione si allarghi a tutte le filiali Coop Lombardia con evidente messa in discussione dei loro profitti.

Portiamo solidarietà a Ramona, iniziando tutti ad indossare gli indumenti da lavoro, in azienda e in orario di lavoro, oppure chiediamo che il tempo impiegato per indossare gli indumenti da lavoro sia retribuito come orario di lavoro. Iniziamo a chiedere ed esercitare i diritti anche attraverso il diritto di sciopero.

AIUTA TE MENTRE CI AIUTI: PRATICA LA SOLIDARIETÀ, AUTORGANIZZIAMOCI

S.I. COBAS Coop Lombardia – Crema 16 novembre 2011