Uncategorized

Nuovo tentativo di criminalizzare lo sciopero, ora equiparato a “manifestazione non autorizzata”

Questa mattina (14.2) uno dei nostri compagni che seguono l’attività del sindacato a Piacenza è stato convocato dalla Digos di Piacenza per notificagli l’”invito a presentarsi per rendere interrogatorio” (mercoledì 19).
Per il “reato di cui all’art. 18, co 1° R.D. 773/1931, perché nella mattina del 19.09.2013 promuoveva una manifestazione del sindacato SI COBAS nei pressi dello stabilimento TRACONF S.r.l. … in Piacenza….  In assenza del preventivo avviso da inviare almeno tre giorni prima al Questore di Piacenza”.
La “manifestazione” in questione era un normale sciopero, per problemi aziendali, in primis l’estromissione di tre lavoratori iscritti al SI Cobas, di cui due dei tre delegati, lasciati a casa da settimane senza salario e senza alcuna motivazione.
La sera prima era stato regolarmente proclamato lo stato di agitazione.
A dare una mano si erano presentati anche alcuni lavoratori SI Cobas della vicina Ikea.
Pur al corrente dei motivi dello sciopero, Questura e Procura si sono ben guardati dal sanzionare il reato di comportamento antisindacale della cooperativa e del committente Traconf, trovando invece un reato nello sciopero per opporsi a tale comportamento.
Con l’applicazione della legge fascista (riportiamo sotto l’articolo, che aveva lo scopo di reprimere manifestazioni degli oppositori del fascismo) si vuole equiparare lo sciopero con picchetto o anche solo capannello a una manifestazione, per imporre il preavviso di tre giorni alla questura, il che vanificherebbe buona parte dell’efficacia dello sciopero stesso.
Dopo il foglio di via ad Aldo Milani e a un solidale, le multe e le incriminazioni per la lotta dell’Ikea (conclusa ormai con l’adesione della maggioranza dei lavoratori Ikea al SI Cobas) e ora le denunce e gli arresti per la lotta alla Granarolo di Bologna, si tratta di un nuovo passo nel tentativo di criminalizzare lo sciopero, in barba al diritto di sciopero proclamato nella Costituzione, tentativo che va respinto sul terreno legale, ma soprattutto nella pratica dello sciopero stesso senza soggiacere a queste intimidazioni.
Sindacato Intecategoriale Cobas

——————-

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA’ PUBBLICA – CAPO I – DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI
Art. 18 – (Art. 17, T.U. 1926)
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda d euro 103 (lire 200.000) [1] a euro 413 (800.000) [1] . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 (lire 400.000) [1] a euro 413 (800.000) [1] . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
(2) Importo elevato dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.