Logistica

Linee guida per un accordo quadro al CAAT

caat 22 dicembre

caat 22 dicembre

Sono passati 1 anno da quando si è parlato di accordo quadro, e quasi 2 mesi dall’ultimo incontro, ricordo che dovevamo ritrovarci in breve tempo per definire i punti rimasti sospesi per giungere a un accordo e invece..

Punti:

 

– Tipo di contratto : definizione del CCNL della logistica e merci come contratto base, in alternativa possono essere istituiti altri contratti come quello Multiservizi o commercio, purchè abbiano come riferimento retributivo le decalatorie dei livelli del contratto della logistica (cioè quello più confacente).

 

A tal fine riporto di seguito una circolare del ministero del lavoro che tratta questo tema (estratto da quotidiano delle pubbliche amministrazioni) :

 

Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro sulla sentenza Corte Costituzionale n.51/2015 sui minimi retributivi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso chiarire, ai propri Uffici territoriali, con la Lettera Circolare n.7068, gli aspetti contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n.51/2015, resa nel giudizio di legittimita’ costituzionale, in riferimento all’articolo 39 della Carta fondamentale, sollevato dal Tribunale ordinario di Lucca, il 24 gennaio 2014.

 

L’autorevole pronuncia della Suprema Corte ha svolto, contestualmente, espliciti richiami alla “intensa attività ispettiva” esercitata dal Dicastero Lavoro e nello specifico per quanto riguarda l’esercizio del contrasto al cosiddetto dumping contrattuale, nel delicato settore cooperativo, affrontato gia’ in passato non remoto, dal Ministero, con proprie Circolari del 9/11/2010, del 6/3/2012 e del 1/6/2012 che hanno disposto, in caso di applicazione da parte delle Coop. di un diverso contratto collettivo nazionale, rispetto a quello stipulato fra OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative, a livello nazionale di categoria, che il corpo ispettivo proceda al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione della “diffida accertativa” ex art. 12 d.lgs.n.124/2004.

 

E’ quindi costituzionalmente legittimo prevedere per legge che i minimi retributivi, ossia i trattamenti economici complessivi, per i soci lavoratori di cooperative, non risultino inferiori a quelli sanciti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Piu’ precisamente, quindi, la Suprema Corte era stata “adita” rispetto alla presunta illegittimità costituzionale dell’art.7 comma 4 del d.l.n. 248/2007, convertito in legge n.31/2008, nella parte dove si stabilisce che fino alla completa attuazione della norma riguardante la fattispecie di socio lavoratore di società cooperativa, in presenza di pluralità di contratti collettivi della stessa categoria, la società cooperativa e’ tenuta a rispettare, quale “parametro esterno” di commisurazione, il CCNL stipulato, come sopra detto, dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, al fine di definire opportunamente la proporzionalità e sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, in ossequio, appunto, all’articolo 36 della Costituzione.

 

Stefano Olivieri Pennesi

 

(30 aprile 2015)

 

Al fine di evitare contenziosi, ambiguità e concorrenza sleale, si stabilisce una paga minima di 8 € /h per i lavoratori che hanno almeno 2 anni di anzianità presso una delle aziende di movimentazione.

 

-Cambi di appalto : Nei cambi di appalto il subentrante deve impegnarsi ad assumere tutti i lavoratori, senza discriminazioni, alle stesse condizioni contrattuali precedenti.

 

– Lista di prelazione : Definizione di una lista di collocazione di lavoratori in mobilità che hanno lavorato al Caat da cui gli operatori debbano attingere sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato che per piccoli periodi . Tale lista deve basarsi sull’anzianità di lavoro, sulla condizione famigliare,… definita su base documentativa da un comitato costituito da rappresentanti degli operatori e dei lavoratori, e fatta propria oltre che fattivamente, soprattutto moralmente, dall’organizzazione del Mercato : CAAT , cooperative, grossisti , commercianti e lavoratori.

 

– Organismo tecnico: Al fine di rendere operativi i percorsi definiti su questo tavolo viene nominato un organismo tecnico e di controllo costituito da rappresentanti di operatori movimentatori, dei grossisti commercianti e da RSA dei lavoratori. Tale organismo avrà l’impegno a presentare una relazione periodica sull’andamento delle problematiche interne al mercato. Sempre tale organismo dovrà entro 10 gg definire i dettagli per la ratifica dell’accordo quadro sulla base delle linee guida qui decise.

 

– Spazio Sindacale : Al fine di favorire quel percorso di relazioni costruttive interne al Mercato, sarà disposto un apposito spazio sindacale in cui i lavoratori potranno rivolgersi al Sindacato e ai propri colleghi RSA per le varie problematiche.

 

– Lavoratori s.c. 2008 licenziati , a oggi purtroppo nulla è avvenuto per quelli che dicevamo essere discriminati, non solo, ma proprio quella azienda la SAM (ex BeB service), a cui abbiamo dato tutto il nostro aiuto per migliorare la propria competitività, a nostra insaputa, ha assunto almeno 15 lavoratori senza averci neanche consultato, e questa è la parte “migliore” del CAAT, con cui abbiamo a che fare.
Bisogna trovare una soluzione concreta per quei lavoratori che continuano ad essere discriminati: tra loro ci sono persone che da oltre 20 anni hanno sempre lavorato al CAAT e oggi sono rifiutati solo perche sindacalizzati.

 

Torino 9-6-2015

S.i. cobas Torino