A tal proposito vorremmo ricordare a certi Coordinatori, (per fortuna pochi) accecati da eccessivo zelo (non richiesto dai vertici aziendali) cosa dice la Corte di Cassazione con sentenza 12962/2008 del 21 maggio 2008:
TEMPO DI LAVORO.
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI FAR CONOSCERE I TURNI DI SERVIZIO CON RAGIONEVOLE PREAVVISO.
VIOLAZIONE.
DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE DEL LAVORATORE.
In controversia relativa a fattispecie in cui i dipendenti a tempo pieno [a maggior ragione per i part-time. ndr] di una società di pubblici servizi avevano lamentato di essere messi a conoscenza dei turni di servizio senza adeguato anticipo rispetto al giorno di svolgimento della prestazione lavorativa, chiedendo il risarcimento del danno alla vita di relazione derivato da tale situazione, la S.C. ha affermato che, anche nei rapporti a tempo pieno, il tempo libero ha una sua specifica importanza, stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attività extra lavorative (o relative a un secondo lavoro, ove non sia prevista esclusiva), sicché l’obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui art. 10 della legge n. 138 del 1958 dev essere inteso come diretto a consentire al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un termine ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo libero.”
Sarebbe bene che tutti applicassero lo stesso criterio in entrambe le direzioni.
Non ignoriamo le difficoltà nello stilare i calendari ma proprio la specificità del dirigente richiede capacità di “problem solving” (“risoluzione dei problemi”).
In certi casi registriamo invece un misto di autoritarismo e disimpegno che non vorremmo diventasse norma.
Sentirsi dire “cercati il cambio” è frase che non vorremmo ascoltare e che può essere pronunciata solo da chi ha voluto la bicicletta ma non vuol pedalare!
Questa licenziosità oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza rimanda a modelli di caporalato che non fanno onore alla tanto decantata etica professionale.
Non vorremmo dover ricorrere ai professionisti del diritto solo per far valere regole di buon senso.
S.I. COBAS