Siamo tutti Mauro Gennari!
Continua la denuncia di un lavoratore della sede INPS Roma Monteverde vittima di licenziamento disciplinare.
Mauro Gennari, un lavoratore della sede INPS Roma Monteverde, vittima di licenziamento disciplinare, che ribadiamo per noi del S.I. COBAS va annullato perché ingiusto ed illegittimo, cerca di mantenere una relazione diretta con le/i lavoratrici/tori dell’INPS, attraverso alcune lettere aperte inviate al S.I. COBAS.
Mauro nelle sue lettere aperte si rivolge al nuovo Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, che ha più volte manifestato la disponibilità a trovare, con la necessaria collaborazione della dirigenza, soluzioni adeguate alle gravi problematiche determinate soprattutto da una progressiva carenza di personale.
Non sappiamo se stavolta il neopresidente risponderà a Mauro o al S.I. Cobas su quanto già evidenziato nei comunicati e nelle lettere aperte di Mauro in merito ad una vicenda che punta il dito su una organizzazione del lavoro da tempo rivelatasi fallimentare.
Ciò nonostante l’Amministrazione di fatto continua ad imporre una organizzazione del lavoro che non sembra finalizzata a garantire o a migliorare i servizi offerti all’utenza.
Forse il neopresidente potrebbe incalzare la dirigenza affinché finalmente si cominci a condividere con le/i lavoratrici/tori le scelte organizzative nell’interesse anche dell’utenza.
Il rischio di stress lavoro-correlato, che in INPS non viene prevenuto o gestito come previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non può che aumentare considerato il progressivo peggioramento delle condizioni lavorative.
Un aumentato stress correlato-lavoro, aggravato dai problemi di salute associati ad un’età media over 55 anni, aumenta il rischio di commettere errori nello svolgimento del proprio lavoro.
Licenziare Mauro per aver commesso presunti errori in una specifica tipologia di pratiche, quando per anni tali pratiche sono state costantemente controllate e approvate da chi in INPS è tenuto a svolgere tale adempimento, rende licenziabili tutte/i le/i lavoratrici/tori.
Invitiamo ancora una volta il Presidente dell’INPS a rispondere a Mauro ed al S.I. COBAS nell’interesse di tutte/i le/i lavoratrici/tori.
Invitiamo ancora una volta tutte le organizzazioni sindacali e tutte le RSU presenti in INPS a chiedere l’annullamento del licenziamento di Mauro.
Chiediamo alle/i lavoratrici/tori di non lasciare solo Mauro e di sostenerlo perché dopo il licenziamento di Mauro siamo tutte/i a rischio licenziamento.
SIAMO TUTTI MAURO!
TOCCANO UNO TOCCANO TUTTI!
Si allega terza lettera aperta di Mauro (vedi sotto).
20 giugno 2019
S.I. COBAS Pubblico Impiego
Mauro Gennari un lavoratore della sede INPS Roma Monteverde, vittima di
licenziamento disciplinare, si rivolge al Presidente dell’INPS attraverso
alcune lettere aperte (inviate all’organizzazione sindacale S.I. Cobas).
Terza lettera aperta
Al Presidente dell’INPS Prof. Pasquale Tridico
(tramite il S.I. COBAS)
Oggetto: tutte le pratiche contestatemi sono state controllate e approvate dai responsabili del procedimento e del provvedimento (parte prima)
Egregio Presidente,
oggi Le porto a conoscenza un altro importante elemento del procedimento disciplinare che ho subito e che a mio avviso evidenzia la correttezza del mio operato e l’assurdità della sanzione inflittami.
Anche in questa lettera aperta rappresenterò i fatti cosi’ come emergono dagli atti ufficiali del procedimento.
In data 31/7/2018, come già precisato nelle precedenti lettere aperte, ho ricevuto dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD) una contestazione disciplinare per aver lavorato (istruito) in modo irregolare 44 pratiche di riscatto ex art. 13 L. n. 1338/1962 (rendita vitalizia) dalle quali sarebbe derivato un danno totale per l’Istituto di euro 3.814.000,00 in quanto dal loro accoglimento sono state poi erogate delle prestazioni pensionistiche (solo da alcune sarebbe derivato un danno per un calcolo errato dell’onere).
L’arco temporale di riferimento è 2005-2015, anche se le lavorazioni a me attribuibili riguardano il periodo 2010-2015, mentre 6 pratiche lavorate negli anni 2005-2010 sono state lavorate, cioè istruite, da altri operatori.
Per arrivare a tale contestazione sono state effettuate verifiche da un ispettore centrale e da almeno 4 funzionari Inps, da novembre 2016 luglio 2018, che hanno portato alla redazione di 3 relazioni ispettive (di seguito R.I.) datate 21/7/2017, 20/12/2017 e 4/7/2018, denominate rispettivamente “preliminare”, “interlocutoria” e “conclusiva”.
Ho esaminato con attenzione i fascicoli delle pratiche contestate e i contenuti delle 3 relazioni ispettive, al fine di preparare una memoria scritta da presentare il 3/10/2018 in audizione davanti l’UPD.
Mi soffermerò sul contenuto della terza e conclusiva relazione ispettiva.
Dopo la necessaria premessa su varie questioni, la relazione riporta l’esito degli accertamenti pratica per pratica. La prima cosa che viene alla mia attenzione è che per ogni pratica si legge “Nel fascicolo è stato rinvenuto il prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere del …DATA …, siglato dal funzionario addetto e dal Responsabile dell’ufficio”.
Questa è una fondamentale differenza rispetto al precedente procedimento disciplinare.
Infatti nel 2016 vengono redatte 2 relazioni ispettive, rispettivamente il 10/5/2016 e 7/7/2016,. Come si legge chiaramente anche a pag. 4 della memoria di costituzione dell’Inps nel giudizio da me instaurato con ricorso al giudice del lavoro contro il provvedimento di sospensione di 3 mesi, riguardo alla prima verifica (ma questo vale anche per la seconda) “la Direzione Regionale Lazio incaricava specificamente a svolgere l’Ispezione i funzionari …RM… (della Direzione Regionale per il Lazio), …SG… (della Filiale di Coordinamento di Roma Flaminio ), e …GP… (dell’Agenzia di Bracciano), quali esperti in lavorazione delle pratiche di rendita vitalizia”.
Questi signori, invece di indicare, come fa correttamente l’Ispettore centrale, che in ogni fascicolo è presente il prospetto di riepilogo del calcolo (c.d. “Mod. RISC.08”) con le firme dell’operatore e del responsabile, “inspiegabilmente” si limitano ad affermare, per ogni pratica (per l’esattezza 52) che “Dalla stampa cartacea agli atti relativa all’elaborazione di calcolo con procedura Nuova Piattaforma Integrata GPA92 risulta che la lavorazione è stata effettuata dall’utente Gennari Mauro – matricola n… – sede 7002”.
Altrettanto “inspiegabilmente” il Direttore regionale Lazio …MSP… approva i contenuti di entrambe le relazioni inviandole all’UPD ritenendo che solo per il sottoscritto le presunte irregolarità riscontrate possano assumere
rilevanza disciplinare.
INVITO I SUINDICATI DIRETTORE REGIONALE LAZIO E FUNZIONARI A
DICHIARARE PUBBLICAMENTE PER QUALE MOTIVO HANNO OMESSO DI INDICARE NELLE RELAZIONI ISPETTIVE DA LORO REDATTE CHE IN TUTTI I FASCICOLI ERANO PRESENTI I PROSPETTI DI RIEPILOGO DEL CALCOLO, CIOE’ I “MOD. RISC.08”, FIRMATI SIA DALL’OPERATORE CHE DAL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMPETENTE, COMPRESO IL DIRETTORE DI SEDE.
Dopo aver indicato gli AUTORI DELLE LAVORAZIONI IRREGOLARI (viene indicato non solo il sottoscritto ma anche altro dipendente in quanto, incredibilmente, nella relazione vengono valutate irregolari 5 pratiche lavorate nel periodo giugno-settembre 2016 da altro operatore e invece vengono forniti a me gli esiti degli accertamenti), da pag. 35 l’ispettore centrale da conto dei CONTROLLI SUL PROVVEDIMENTO scrivendo:
- “L’accertamento dei controlli effettuati dalla sede sui singoli provvedimenti di liquidazione delle lavorazioni irregolari ha preso in considerazione l’esame dei modelli di liquidazione degli oneri connessi alla domanda di costituzione di rendita vitalizia”
- ……………………………………………………………………………………………………………………
- “Sul tema dei controlli, va rammentato che la circolare n. 102/2009, confermando quanto disposto dalla precedente n. 188/2001, assegna al Responsabile dell’Unità Organizzativa competente (prima “titolare di Unità di processo”, oggi Unità Organizzativa – Linea prodotto/servizo) la responsabilità del procedimento e del provvedimento; su tali soggetti, pertanto, grava l’onere di garantire la correttezza delle
lavorazioni”
Elenca poi 10 nominativi, “i primi due in qualità di operatore e, i restanti, di responsabili del procedimento e del provvedimento”, che “hanno agito in palese violazione delle disposizioni dettate dall’Istituto…”.
Dalle relazioni ispettive emerge chiaramente quindi che per tanti anni ho lavorato, cioè istruito, pratiche di rendita vitalizia ricevendo l’approvazione, cioè la garanzia della correttezza delle mie lavorazioni, dai funzionari a cui l’Istituto affidava la funzione di controllo.
E anche questo cerco invano di spiegare il 3/10/2018 alla dirigente UPD in sede di audizione, alla quale consegno comunque una memoria difensiva.
In essa, relativamente all’argomento oggetto della presente lettera, si legge:
A pag. 2-3 Lettera E) – tutte le pratiche a me contestate sono state controllate e sottoscritte dal responsabile dell’Unità Organizzativa competente o dal Direttore di Sede a cui compete la responsabilità del procedimento e del provvedimento. Infatti, come anche evidenziato nelle 3 relazioni ispettive redatte e sottoscritte dall’Ispettore centrale …..Z….., in tutti i fascicoli delle pratiche contestate è presente il PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL CALCOLO DELL’ONERE (Modello RISC.08 uso ufficio) che riporta la firma dell’operatore e del responsabile di processo/area/ufficio o, in sua mancanza, del Direttore di sede (e che inspiegabilmente non viene indicato nelle 2 relazioni ispettive del procedimento disciplinare del 2016 redatte dai dipendenti …RM…,
…SG… i e …GP… e sottoscritte dal Direttore Regionale del Lazio …MSP…, ai quali andrebbe immediatamente richiesto il motivo di tale grave e palese omissione).
Io una volta al mese, come chi mi ha preceduto in tali lavorazioni, ho sempre portato al Responsabile dell’ufficio competente (UdP/U.O.) tutte le pratiche di riscatto da me definite (cioè accolte o respinte) per il suo controllo e la sua sottoscrizione.
E questo è sempre avvenuto non per una libera iniziativa mia o dei vari responsabili/direttori che si sono succeduti nel corso del tempo ma perchè previsto dalle disposizioni che l’Istituto si è dato in materia di controlli.
Infatti con circolare n. 141 del 22/7/2015 (ALL. 6) l’Istituto ha previsto il “riordino della normativa Inps in materia di controllo del processo produttivo” fondato fino a quel momento sulla circolare n. 178 del 14/11/2003
richiamata proprio dalla 141.
La circolare n. 178 del 2003 (ALL. 7), avente per oggetto “Sistema dei controlli del processo produttivo” stabilisce al paragrafo 1 che “il controllo dovrà essere attivato su tutti i processi di lavorazione che producono effetti verso l’utenza in modo diretto e/o effetti economico-finanziari per l’Istituto.
La funzione di controllo coinvolge tutti i processi primari e si basa sulla verifica:
- della legittimità degli atti e del rispetto della normativa di riferimento, anche per gli aspetti collegati all’attuazione delle prassi operative e definite;
- della regolarità dell’iter procedurale;
- della qualità del prodotto finito
- della qualità del processo, per quanto riguarda il rispetto delle norme comportamentali e delle prassi definite.”
Al paragrafo 2, intitolato “Ruoli e responsabilità”, la stessa circolare, richiamando alcune norme del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 e del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto stabilisce che “al dirigente è assegnata la responsabilità complessiva dell’andamento della produzione e, in particolare, della funzione di controllo della regolarità amministrativa e della qualità dei servizi, mentre al funzionario – cui è attribuita la direzione di agenzia di produzione o la responsabilità di unità di processo – è assegnata la responsabilità della corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti …….
Alla luce di quanto sopra, per la corretta applicazione della funzione di controllo a tutti i livelli di responsabilità, è necessario che venga assicurata la massima trasparenza degli atti e la piena riconoscibilità degli operatori che a
vario titolo hanno partecipato alla redazione, attraverso la loro sottoscrizione.
A questo scopo, tutti gli atti che danno luogo a un provvedimento devono essere firmati, oltre che dall’operatore, dal responsabile del provvedimento (Direttore di Agenzia o Responsabile di Unità di processo), con l’indicazione della specifica funzione.”
Il successivo paragrafo 3 della circolare 178 indica i RISCATTI tra i prodotti oggetto di tale sistema di controlli.
Alla luce delle disposizioni dell’Istituto in materia di controlli risulta pertanto la regolarità e la correttezza dell’attività da me svolta nella definizione delle pratiche contestate.
Tali regolarità e correttezza è stata infatti già certificata dall’Inps in quanto tutte le mie lavorazioni hanno superato il controllo previsto dall’Istituto stesso.
Inoltre nelle tre le relazioni ispettive (nella prima a pag. 25, nella seconda e nella terza a pag. 35) viene correttamente riportato che ”Sul tema dei controlli, va rammentato che la circolare n. 102/2009, confermando quanto disposto dalla precedente n. 188/2001, assegna al Responsabile dell’Unità Organizzativa competente (prima titolare di Unità di Processo, oggi Unità Organizzativa – Linea prodotto/servizio) la responsabilità del procedimento e del provvedimento; su tali soggetti, pertanto, grava l’onere di garantire la correttezza delle
lavorazioni”.
Sono pertanto inspiegabili i motivi per i quali inizia un’azione disciplinare nei miei confronti per lavorazioni che gli organi di controllo dell’Istituto non hanno riconosciuto irregolari e scorrette.
A pag. 4 Lettera G – Nella contestazione viene indicata anche la quantificazione del danno che sarebbe derivato all’Istituto dalla lavorazione delle pratiche contestate e che viene a me attribuito.
Questo è incredibile perché la suindicata normativa Inps attribuisce invece la responsabilità del procedimento e del provvedimento a specifiche figure (Responsabile U.O e Direttore di agenzia) e pertanto l’unico che non doveva ricevere una contestazione disciplinare era proprio il sottoscritto in quanto semplice operatore.
Sull’argomento si è anche espressa, a mio favore, anche la Cassazione che con la recente sentenza n. 10069 del 17/5/2016 (ALL. 8), citata anche dall’Inps nel precedente procedimento, al punto 5) statuisce che “…Il datore
di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo e assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento: un obbligo siffatto, non previsto da alcuna norma di legge né desumibile dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che egli rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli. L
a tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore di lavoro avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull’operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza”.
Ed è proprio quello che è successo.
L’Inps, anche nella complessità della sua struttura organizzativa, ha esercitato in modo continuo e assiduo il controllo sulle mie lavorazioni (mese per mese, tramite coloro a cui affidava tale compito, perché previsto dalla normativa dell’Istituto suindicata) e pertanto almeno una volta al mese ha “acquisito piena conoscenza” non dell’infrazione ma della correttezza e della regolarità del mio operato (così hanno attestato i “controllori”).
Se chi era titolare della funzione di controllo, che ha esercitato assiduamente (per me dal 2010 e per altri colleghi dal 2005 come dirò successivamente), mi avesse contestato “immediatamente qualsiasi “presunta” infrazione si sarebbero evitati non solo i presunti danni ma anche il loro “possibile aggravamento”.
La realtà è che l’Inps dopo tanti anni ha “acquisito piena conoscenza” del presunto errore dei dipendenti con incarichi di responsabilità a cui affidava l’attività di controllo.
Mi domando allora perchè venga iniziata nei miei confronti un’azione disciplinare.
Dopo aver contestato pratica per pratica tutti gli addebiti nei mie confronti, da pag. 28 della mia memoria difensiva scrivo, sempre in attinenza all’argomento in oggetto:
Infine sono necessarie alcune osservazioni sulla RELAZIONE ISPETTIVA CONCUSIVA (terza relazione) che valgono comunque anche per le prime due.
A pag. 30 punto 5) – al punto 3 di pag. 35 della relazione conclusiva si legge che per i controlli “sui singoli provvedimenti di liquidazione delle lavorazioni irregolari” sono stati presi in considerazione i “modelli di
liquidazione degli oneri connessi alla domanda di costituzione di RV”, cioè i PROSPETTI DI RIEPILOGO DEL CALCOLO (Mod. RISC.08 ad uso ufficio).
Ribadisco che l’impiegato addetto “che ha elaborato la domanda di prestazione” è facilmente individuabile (ma estremamente difficoltoso per i controllori esperti in materia) dalla procedura dei riscatti GPA92. Nulla rileva il fatto che “su detti modelli, in diversi casi, è assente la firma dell’impiegato addetto che ha elaborato la domanda di prestazione”.
Fondamentale invece è la firma “del Responsabile dell’U.O. che DEVE attestare la regolarità della lavorazione” o, eventualmente, non firmare indicando l’irregolarità riscontrata.
E infatti nella terza relazione (ma è indicato nelle altre due) viene riaffermato che ”sul tema dei controlli, va rammentato che la circolare n. 102/2009, confermando quanto disposto dalla precedente n. 188/2001, assegna al Responsabile dell’Unità Organizzativa competente (prima titolare di Unità di Processo, oggi Unità Organizzativa – Linea prodotto/servizio) la responsabilità del procedimento e del provvedimento; su tali soggetti, pertanto, grava l’onere di garantire la correttezza delle lavorazioni”.
Tutte le pratiche oggetto degli accertamenti hanno ricevuto tale attestazione di regolarità e in nessuno dei casi in cui è assente la firma del Responsabile U.O. competente questa è stata rifiutata con l’indicazione dell’irregolarità.
Trattasi invece, come ampiamente documentato pratica per pratica, di semplice dimenticanza o di mancato esercizio del dovere di controllo che certo non può ricadere sull’operatore che ha lavorato la pratica definendola positivamente.
Mi domando allora il perché, di fronte alle disposizioni dell’Istituto sopra richiamate che stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità, io venga sottoposto al presente procedimento disciplinare visto che nulla mi doveva essere contestato in quanto per le 38 pratiche a me attribuibili ho agito semplicemente da operatore.
A pag. 30 punto 6) – sempre a pag. 35 la relazione conclusiva riporta che “è stato richiesto al Responsabile dell’Agenzia complessa di Roma Monteverde l’indicazione dei nominativi dei Responsabili delle Unità Organizzative, competenti sul prodotto in esame, che si sono succeduti nel corso degli anni”.
Per evitare di dilungarmi sintetizzo informandoLa che il Direttore di sede comunica alcune informazioni non corrette, ad esempio inserendo il nominativo di una responsabile …LD… che nulla ha a che vedere con le pratiche contestatemi e andata in pensione nel corso dell’anno 2008, ma soprattutto … non riconoscendo la propria firma sulla pratica ….D.B.L. (N.15) …, ma comunicando che per alcune pratiche (compresa quella appena citata) “nel periodo di lavorazione delle stesse, la posizione di Responsabile dell’Ufficio era scoperta” (pag 41 della relazione conclusiva).
Allora a che titolo l’ha firmata insieme alle altre 9 da me definite a gennaio 2014 che a inizio del mese successivo gli ho posto alla sua attenzione?
Non è per caso perchè la circolare 178/2003 gli assegnava un ruolo nei sistemi di controllo e di conseguenza una qualche responsabilità? Allego (ALL. 28) copia del frontespizio originale, in mio possesso, della cartellina contenente le 10 pratiche di riscatto da me definite a gennaio 2014 e da lui sottoscritte.
Su tale frontespizio il direttore, dopo il suo controllo, indica ok e me le restituisce tutte firmate.
Ok che significato ha?
Faccio presente che sia io che la collega …B2…, citata nella relazione conclusiva e che mi ha preceduto nella lavorazione delle rendite vitalizie, abbiamo sempre portato le pratiche di riscatto da noi definite al Direttore di sede ogni volta che la figura del Responsabile U.O./UdP era scoperta.
Questo perché ce lo imponeva la circolare n. 178/2003.
A pag. 31-32 – Da pag. 40 della RELAZIONE CONCLUSIVA l’Ispettore centrale riporta le sue CONCLUSIONI.
TALI CONCLUSIONI SONO ASSOLUTAMENTE INACCETTABILI.
La prima conclusione è che “Sul totale di 122 pratiche, complessivamente esaminate nel corso degli accertamenti ispettivi, sono risultate irregolari n. 100, pari all’82%” e che le irregolarità hanno riguardato ….” (sulle presunte irregolarità evidenziate e poi contestate ci torneremo in una prossima lettera).
In realtà di fronte a tali conclusioni sarebbe stata necessaria, e sicuramente molto più utile per l’Istituto e per gli utenti, UN’ANALISI SERIA SUL PERCHÉ’ A ROMA MONTEVERDE PER ALMENO 15 ANNI TUTTI COLORO CHE HANNO MESSO MANO SULLE RENDITE VITALIZIE, OPERATORI E RESPONSABILI, HANNO AGITO, “IN PALESE VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ISTITUTO”. NON E’ FORSE CHE QUESTE DISPOSIZIONI CHE SI PRESUMONO VIOLATE NON SONO “PALESEMENTE CHIARE” O ADDIRITTURA NON ESISTONO?
(a tal proposito, Signor Presidente, Le evidenzio che quanto da me affermato è contenuto in una memoria scritta del 3/10/2019, mentre di recente, precisamente il 29/5/2019, l’Istituto ha emanato la circolare n. 78 avente per oggetto “Costituzione di rendita vitalizia… Profili istruttori”, costituita da 15 pagine più un allegato di altre 10. Solo leggendo il sommario e l’indice della circolare si può ben capire la validità delle mie affermazioni del 3/10/2018. Evito qualsiasi ovvio commento).
A pag. 41 vengono poi elencati i nomi dei dipendenti e la loro matricola (… 10 NOMI …, “i primi due in qualità di operatore e, i restanti, di responsabili del procedimento e del provvedimento” che “hanno agito in palese violazione delle disposizioni dettate dall’Istituto mediante le circolari citate, con particolare riguardo a quelle che individuano la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento dei periodi oggetto di richiesta di rendita vitalizia.
I suindicati dipendenti, in base alla documentazione esaminata, non avrebbero dovuto procedere all’accoglimento delle domande”.
Anche tale conclusione è inaccettabile semplicemente perché nei miei confronti (e anche in quelli di …B2…) la contestazione è da considerarsi infondata e illegittima.
Infatti innanzitutto mischia operatori e responsabili e questo non è possibile perché il sottoscritto, operatore, ha ricevuto l’attestazione di regolarità e correttezza della propria lavorazione da parte dei responsabili a cui lo stesso
Istituto affidava formalmente il controllo.
A distanza di anni l’Istituto eventualmente si accorge non del presunto errore della lavorazione da parte dell’operatore, ma del presunto errore nel controllo da parte del responsabile.
Mi domando allora per quale motivo la contestazione disciplinare arrivi al sottoscritto.
L’Ispettore centrale continua ad affermare la “palese violazione delle disposizioni dettate dall’Istituto mediante le circolari citate, con particolare riguardo …”, ma in più di un anno e mezzo di controlli e la redazione di tre relazioni ispettive non ne cita neanche una.
E’ mai possibile tutto questo?
Faccio presente che l’elenco dei nomi dei responsabili è errato e incompleto.
Deve essere cancellato il nome di ….LD… per i motivi indicati al punto 6). Devono invece essere inclusi i nomi di due direttori di sede, …RDP…. che controlla dando esito positivo la pratica P.F. (n. 35 della contestazione del 31/7/2018), e …AI… che
controlla dando esito positivo la pratica D.B.L. (n. 15 della contestazione) insieme ad altre nove definite nello stesso mese gennaio 2014 tra cui la pratica S.M. oggetto di contestazione nel precedente procedimento disciplinare del 2016.
Incomprensibile poi la comunicazione del Responsabile dell’Agenzia complessa …AI… con la quale afferma (pag. 41 della relazione conclusiva) che almeno 14 pratiche di RV sono state lavorate in periodi in cui la posizione del Responsabile dell’Ufficio era scoperta. Allora a che titolo lui firma la pratica D.B.L? E a che titolo …AC … firma le pratiche … N.21 e N.26….?
E a che titolo …..RDP… sottoscrive la pratica …. N.35…?
Inaccettabile è la conclusione dell’ispettore …Z… che a pag. 42 della relazione conclusiva procede, e non si capisce a che titolo, “all’imputazione del danno prodotto unicamente in relazione all’errato calcolo dell’onere” senza indicare mai la normativa di legge e/o dell’Istituto violata per tale calcolo.
E’ altresì illegittima l’imputazione a mio carico a titolo di danno degli importi di pratiche da me non lavorate solo per il fatto di non aver individuato chi fosse stato l’autore delle lavorazioni e il responsabile del provvedimento… (su
questo argomento vedasi la seconda lettera aperta) Signor Presidente, per ora mi fermo qui, cioè ai contenuti della contestazione disciplinare, delle relazioni ispettive e della mia memoria difensiva.
Nella prossima lettera, sempre con riferimento all’argomento in oggetto, le rappresenterò quanto è contenuto nei successivi atti di questa vicenda, dal provvedimento del licenziamento fino alla sentenza del giudice del lavoro.
Mi permetto di chiedere una Sua autorevole prima opinione sui contenuti degli atti che ho portato alla Sua attenzione e Le chiedo di farla conoscere non solo a me ma anche al sindacato S.I. COBAS e a tutte/i le/i lavoratrici/tori Inps.
In attesa di una Suo cortese riscontro porgo cordiali saluti.
Roma, 18 giugno 2019
Mauro