25 MARZO SCIOPERO NAZIONALE
LAVORATORI FILIERA FEDIT (SDA, BRT, GLS, DHL…) E LOGISTICA
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA
PER OPERATORI DI MAGAZZINO E DRIVERS
OPERATORI DI MAGAZZINO
POLIZZA ASSICURATIVA
Considerato che nel corso degli anni nei quali è stata inserita negli accordi l’assicurazione che prevedeva una forma di risarcimento in caso di infortunio o malattia professionale che comportasse una invalidità superiore al 26%, in sostanza e fortunatamente, casi di questo tipo non si sono verificati, la percentuale di invalidità sarà ridotta al 15% per avere diritto a percepire le indennità e saranno previste alternative migliorative rispetto a quanto previsto da Sanilog a copertura delle spese mediche derivanti da infortuni o malattie professionali;
ESODI INCENTIVATI
Si propone quanto segue.
Potranno accedere all’incentivo quei lavoratori che ne faranno richiesta presentando la domanda con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data del licenziamento.
Per ogni singolo magazzino si procederà, salvo migliori condizioni, con le seguenti modalità:
– fino a 50 dipendenti con contratto a tempo indeterminato l’azienda appaltatrice valuterà la richiesta nell’arco di due anni;
– 1 lavoratore all’anno nei magazzini con più di 50 dipendenti e fino a 100 con contratto a tempo indeterminato;
– 2 lavoratori all’anno nei magazzini che superano i 100 dipendenti sempre con contratto a tempo indeterminato;
Requisiti per poter presentare la domanda:
– età anagrafica non inferiore a 50 anni con almeno 10 anni di anzianità di magazzino;
– anzianità di magazzino di almeno 15 anni a prescindere dall’età anagrafica;
Nel caso di più lavoratori che ne facciano richiesta verrà predisposta una graduatoria secondo i seguenti criteri:
– 1,5 punti per ogni anno di età anagrafica oltre i 50 anni;
– 1 punto per ogni anno di anzianità di magazzino oltre i 15 anni;
A parità di punteggio prevarrà l’età anagrafica.
L’incentivo all’esodo, a fronte della sottoscrizione di un verbale di conciliazione, sarà determinato come segue:
– 30.000 € netti per chi ha un’età superiore ai 50 anni ed una anzianità di magazzino di oltre 15 anni;
– 25.000 € netti per chi ha una anzianità anagrafica di oltre 50 anni con una anzianità di magazzino di oltre 10 anni;
– 25.000 € netti per chi ha una anzianità di magazzino di oltre 15 anni;
– ulteriori 1000 € netti per chi ha più di 50 anni per ogni anno di anzianità di magazzino superiore ai 15 anni;
– ulteriori 1000 € netti per ogni anno di anzianità di magazzino superiore ai 15 anni;
Gli esodi incentivati non daranno luogo all’automatica assunzione di altri lavoratori in sostituzione.
La presente procedura avrà validità per due anni dalla firma del presente accordo e verrà ridiscussa solo in caso di insorgenza di criticità, che potranno essere sollevate da entrambe le parti almeno tre mesi prima della scadenza dell’accordo.
Diversamente l’accordo si considera tacitamente rinnovato.
TICKET
Erogazione del ticket mensa del valore di € 8.00 per ogni giornata lavorata
LAVORO INTERINALE
In considerazione del fatto che a volte si assiste ad un utilizzo improprio del lavoro somministrato, nel senso che le aziende utilizzano questo strumento portando sempre al limite dei 6 rinnovi e dei 24 mesi di impiego, lasciando a casa poi il lavoratore per sostituirlo con altri interinali, si intende regolamentare la materia per evitare gli abusi di questo istituto.
Nello specifico si propone quanto segue:
– tempo massimo di utilizzo del contratto di somministrazione mesi 18 (all’interno dei quali resta invariato il numero delle proroghe);
– il lavoratore che sia stato utilizzato con contratto di somministrazione per almeno 6 mesi avrà la precedenza, attraverso una lista di prelazione, per le medesime mansioni rispetto ad eventuali altre assunzioni di interinali;
– al raggiungimento dei 18 mesi di servizio con contratto di somministrazione, l’azienda non potrà sostituire, per le medesime mansioni, quel lavoratore con altro lavoratore in regime di somministrazione, ma avrà l’obbligo di assumere quello stesso lavoratore con contratto a tempo indeterminato;
INIDONEITA’ AL LAVORO
E’ ormai acclarato che nel comparto della logistica, molti lavoratori, dopo un certo numero di anni sono soggetti a tutta una serie di patologie che, pur non comportando gradi significativi di invalidità, tuttavia possono mettere il lavoratore in una condizione di inidoneità al lavoro che può comportare il licenziamento.
Considerato che licenziare un lavoratore che si dovesse trovare in questa condizione con una anzianità di servizio di almeno 10 anni sarebbe un atto che metterebbe il soggetto in una condizione di esclusione da possibilità di essere reimpiegato in altri contesti, si concorda che si dovrà ricercare una collocazione lavorativa all’interno dello stesso sito compatibile con le condizioni di salute del lavoratore, oppure si dovrà ricercare una soluzione economica che preveda, almeno lo stesso trattamento previsto per chi si veda riconosciuto il grado di invalidità che porta al risarcimento come da tabella allegata.
DRIVERS
Si intende con la presente intesa cercare di creare per tutto il personale viaggiante condizioni economiche e retributive simili, a partire da alcuni accordi già sottoscritti.
Pertanto gli importi della indennità di trasferta alla quale si dovrà arrivare sono i seguenti: saranno riconosciuti per ogni giornata di presenza al personale viaggiante con orario di lavoro definito dal CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, articoli 11 bis per i profili E2 e B3 e 11 quinquies per il profilo G1.
Si concorda il riconoscimento di una indennità di trasferta pari a € 23,00 per giornata lavorata per il personale viaggiante che utilizzi automezzi inferiori a 35q.li (fiorino, doblò e similari), sarà pari a €25,00 per giornata lavorata per il personale viaggiante che utilizzi automezzi con massa complessiva pari a 35 q.li e in possesso della patente B e una indennità di trasferta paria € 28,80 per giornata lavorata per il personale viaggiante che utilizzi automezzi con massa complessiva superiore a 35 q.li e in possesso della patente C; tale indennità ha natura restitutoria.
Le parti concordano che in caso di sinistri stradali il cui torto sia riconosciuto al lavoratore per il primo evento in un due anni solari non sia richiesto il pagamento di alcuna somma al lavoratore, al secondo evento il 50% della franchigia, al terzo evento l’intera franchigia prevista dall’assicurazione stipulata che comunque non potrà essere superiore a 500 euro.
Al personale interessato verranno riconosciute, in aggiunta a quelle previste dal vigente CCNL, due giornate di permesso retribuito l’anno.L’azienda stipulerà una polizza assicurativa a copertura dei disagi derivanti da infortuni e malattie professionali debilitanti, per i dipendenti operanti nell’appalto, nonché un’alternativa migliorativa rispetto a Sanilog, attraverso società di assicurazioni private.
BONUS CARBURANTE
A fronte del “decreto energia” del 21 Marzo 2022, le aziende erogheranno un bonus equivalente a 200 euro nette, al fine di sostenere l’aumento del costo della vita.
Sono fatte salve condizioni migliorative già in essere per accordi di secondo livello.
Questa piattaforma rappresenta l’insieme delle rivendicazioni nate dalle assemblee dei lavoratori, nei luoghi di lavoro, nelle sedi sindacali, aziendali o plenarie.
La stessa piattaforma è stata condivisa con il sindacato ADL Cobas con cui sediamo ai tavoli nazionali.
Con l’esperienza maturata negli anni, sappiamo che ogni conquista dev’essere ottenuta sul campo.
Perciò la scrivente indice per la giornata di venerdì 25 Marzo una giornata di sciopero di tutti i lavoratori delle aziende aderenti a Fedit, con l’obiettivo di portare a compimento una trattativa ormai iniziata da un anno e sei mesi.
22/03/2022
S.I. Cobas Nazionale