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TFR IN BUSTA PAGA – Scheda informativa

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Premessa

La Legge di Stabilità 2015 ha stabilito che i lavoratori del settore privato, con un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi, possono scegliere di ricevere in busta paga dal 1° marzo 2015, la quota del TFR maturata mensilmente.

 

Condizioni della scelta

 

Una volta espressa la scelta di ricevere il Tfr in busta paga, l’opzione resta valida fino al 30/06/2018 e non potrà essere modificata.
Tale opzione è consentita anche ai lavoratori che stanno già versando il TFR in un fondo di previdenza complementare.

Trattamento fiscale e previdenziale, effetto su bonus 80 euro e ISEE

 

La quota di TFR “mensilizzato”:

è sottoposta a tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata prevista in caso di anticipo o liquidazione del Tfr. Si cumula quindi con il reddito del periodo.

costituisce reddito ai fini del calcolo delle detrazioni
costituisce reddito ai fini del calcolo per l’assegno per il nucleo familiare
costituisce reddito ai fini del calcolo ISEE
non costituisce reddito nella base del calcolo per il Bonus 80 euro
non costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi

 

PRINCIPALI VANTAGGI

 

– Immediata disponibilità delle quote mensili di TFR per tutto il periodo interessato
– Aumento dello stipendio mensile (incremento retributivo lordo al 7,40% circa)

 

PRINCIPALI SVANTAGGI

 

– Mancato accantonamento/rivalutazione delle quote di TFR per tutto il periodo interessato

– TASSAZIONE SFAVOREVOLE, in particolare per i redditi superiori a 28.000 euro (aliquota marginale 38%)
– Riduzione delle detrazioni
– Maggiore reddito per il calcolo degli assegni familiari e Isee