In seguito alla segnalazione del S.I. COBAS Pubblico Impiego è stata inviata al personale INPS Massa Carrara una specifica comunicazione di servizio (annullando quella precedente del 23/01/2019) in merito alla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari previsti dall’art. 32 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018.
Si allegano:
- CDS INPS Massa Carrara n.17 del 13 maggio 2019;
- nota del S.I. COBAS Pubblico Impiego del 12 maggio 2019 con relativa documentazione.
S.I. COBAS Pubblico Impiego
Alla direttrice provinciale INPS di Massa Carrara, Dott.ssa Sandra Teresa Serrelli
Oggetto: permessi retribuiti per motivi personali o familiari previsti dall’art. 32 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018.
La scrivente organizzazione sindacale precisa che per i permessi retribuiti previsti dall’art.32 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 non è più necessario presentare documentazione giustificativa.
Si chiede, pertanto, di annullare e sostituire la comunicazione di servizio, che di seguito si allega, inviata al personale INPS Massa Carrara in data 23/01/2019.
Si allegano alla presente:
Circolare della Corte dei Conti n.11 del 19/03/2018;
Orientamenti applicativi dell’ARAN del 4/07/2018.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
12 maggio 2019
per S.I. COBAS Pubblico Impiego
componente della RSU INPS Massa Carrara eletto nella lista S.I. COBAS
Enzo Perfetto
Mittente
Inviato da: 4600/MASSA CARRARA
Autore: Buonsanto Raffaella
Data: 23/01/2019 09.23.21
Protocollo: 2019/4600/0000001
Destinatari
Destinatari (2): 4600/Massa Carrara; 4690/Aulla
Informazioni aggiuntive
Intestazione: Ai Dirigenti Al Personale
Note:
Comunicazione
Oggetto: Domande di permesso gravi motivi familiari e personali – indicazioni Corpo del messaggio:
Al fine di velocizzare l’autorizzazione e l’inserimento in paperless da parte della Direzione Regionale delle domande di permesso per gravi motivi familiari e personali, si invitano i dipendenti ad inserire – come già avviene in altre sedi della Toscana- nella richiesta in paperless una nota in cui si indica il motivo del permesso.
Ciò consentirà la approvazione in tempi più celeri, rimane inteso che il giustificativo cartaceo dovrà poi essere depositato comunque in Segreteria.
Si ringrazia per la collaborazione.
I migliori saluti,
Raffaella Buonsanto
Direttore
DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE SERVIZIO PER LA DISCIPLINA RAPPORTO DI LAVORO
CORTE DEI CONTI
0000011-19/03/2018-CIRC-UOPROT-P
Ai Dirigenti, ai Direttori dei Servizi, degli Uffici, delle Segreterie
OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI.
(Artt. 31-32-33 del C.C.N.L. sottoscritto in data 12 febbraio 2018).
Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali (d’ora in poi CCNL), cui afferisce il personale del nostro Istituto.
La presente circolare risponde all’esigenza di rivedere, aggiornare e, in taluni casi armonizzare, le disposizioni attuative di alcuni istituti.
Gli articoli 31-32-33 del CCNL disciplinano diverse tipologie di permessi, dei quali si propone un quadro riepilogativo.
PERMESSI PER CONCORSI OD ESAMI
Questi permessi sono concessi a domanda, debitamente documentata del dipendente, per partecipare a concorsi od esami.
I permessi si quantificano in 8 giorni l’anno e possono essere fruiti esclusivamente per i giorni di svolgimento delle prove.
I permessi per esami non riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda la retribuzione spettante, nei giorni di permesso per esame compete l’intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa.
Non competono, invece, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa.
PERMESSI PER LUTTO
I permessi per lutto possono essere fruiti nei seguenti casi:
• decesso del coniuge, di ognuna delle parti dell’unione civile, del convivente;
• decesso di parenti entro il secondo grado;
• decesso di affini entro il primo grado.
Per ogni evento luttuoso, debitamente documentato, a domanda del dipendente sono concessi tre giorni di permesso, esclusivamente sulla base della norma contrattuale.
I tre giorni di permesso devono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dal decesso, in via continuativa.
Non sono computati i sabati, le domeniche e le festività.
I permessi per lutto non riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda la retribuzione spettante, nei giorni di permesso per lutto compete l’intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa.
Non competono, invece, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa.
PERMESSO PER MATRIMONIO
Si tratta di un permesso di 15 giorni consecutivi, concesso in occasione del matrimonio, a domanda del dipendente debitamente documentata.
Il permesso, concesso anche in caso di unioni civili, può essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
Si precisa, al riguardo, che l’ultimo dei quindici giorni deve essere fruito entro il quarantacinquesimo dall’evento.
Il permesso per matrimonio non riduce le ferie ed è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda la retribuzione spettante, nei giorni di permesso per matrimonio compete l’intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa.
Non competono, invece, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa.
PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari motivi personali o familiari, possono essere concesse, a domanda del dipendente, 18 ore di permesso retribuito nell’anno.
Non è necessario presentare documentazione giustificativa.
I suddetti permessi orari hanno le seguenti caratteristiche:
• non sono fruibili per frazione di ora;
• non possono essere utilizzati nell’arco della stessa giornata unitamente ad altre tipologie di permessi retribuiti orari, previsti sia dalla legge che dalla normativa contrattuale;
• non possono essere fruiti durante la stessa giornata insieme ad ore di riposo compensativo maturate con eccedenze lavorative orarie;
• possono essere fruiti, cumulativamente, anche per tutta l’intera giornata lavorativa; in questo caso, l’incidenza sulle 18 ore complessive è convenzionalmente pari a 6 ore;
• non riducono le ferie;
• sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio;
• possono essere fruiti, nel corso dell’anno, indipendentemente dagli altri permessi giornalieri previsti dalla legge o dalla normativa contrattuale.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le 18 ore di permesso devono essere riproporzionate.
Per quanto riguarda la retribuzione spettante, nei giorni di permesso per motivi personali o familiari, compete l’intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa.
Non competono, invece, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa.
PERMESSI PREVISTI DALL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992
Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/92, i dipendenti possono fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito o di 18 ore mensili retribuite.
Per garantire la funzionalità e l’organizzazione dell’ufficio, l’art. 33 del CCNL prevede l’obbligo per il dipendente di predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi ai sensi della legge 104/92. Tale programmazione deve essere presentata all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
In casi di necessità e di urgenza, il dipendente può presentare la domanda nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui intende utilizzare il permesso.
Con l’occasione si ribadisce l’obbligo di comunicare ogni variazione che intervenga riguardo ai requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio, e che incidano sulla sospensione o sulla interruzione del diritto a fruire dei permessi.
PERMESSI PER DONAZIONE SANGUE – PERMESSI PER DONAZIONE MIDOLLO OSSEO
I permessi per donazione sangue sono previsti dall’art. 1 della legge 584/1967, come sostituito dall’art. 13 della legge 107/1990.
I permessi per donazione midollo osseo, sono disciplinati dall’art. 5, comma 1, della legge 52/2001.
In relazione ai suddetti permessi, ai fini della funzionalità e della migliore organizzazione dell’ufficio, il nuovo CCNL prevede l’obbligo di inoltrare la domanda all’ufficio di appartenenza con un preavviso di 3 giorni.
In casi di comprovata urgenza, la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
PERMESSI PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI
Questi permessi sono disciplinati dall’art. 4, comma 1, della legge 53/2000.
Anche per questa tipologia di permessi la normativa contrattuale prevede l’obbligo di inoltrare la domanda con 3 giorni di preavviso.
In casi di comprovata necessità od urgenza, la domanda può essere presentata entro le 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si assenta.
Con riguardo al codice PMFH, utilizzato nella gestione delle presenze/assenze per i permessi retribuiti, l’applicativo sarà adeguato entro la fine mese di marzo.
L’aggiornamento comprenderà il recupero, in via retroattiva, delle situazioni pregresse al fine di determinare correttamente il saldo disponibile.
Non occorrerà riaprire il mese di febbraio e l’applicativo provvederà a ricondurre alle 6 ore convenzionali il permesso fruito per l’intera giornata.
Il dirigente
Gino Galli
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Centrali – 4 luglio 2018
CFC8
Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?
La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso
Mittente
Inviato da: 4600/MASSA CARRARA
Autore: Serrelli Sandra Teresa
Data: 13/05/2019 10.00.18
Protocollo: 2019/4600/0000017
Destinatari
Destinatari (2): 4600/Massa Carrara; 4690/Aulla
Informazioni aggiuntive
Intestazione: Ai Dirigenti Al Personale
Note:
Comunicazione
Oggetto: Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Corpo del messaggio:
Si comunica a tutto il personale che per la fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 32 del CCNL Funzioni centrali del 12/02/2018 non occorre presentare alcun giustificativo riguardo alle motivazioni per le quali viene richiesto il permesso.
E’ comunque obbligo del dipendente indicare la motivazione nella richiesta in paperless ( tramite nota ) , in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.
La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente n.1/2019.
Sandra Serrelli
Direttore provinciale