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[DOCUMENTO] Statuto dell’organizzazione sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas – S.I. Cobas

STATUTO DELL’ ORGANIZZAZIONE SINDACALE
SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS

Bologna, 3 maggio 2015


TITOLO I – DEFINIZIONE, PRINCIPI GENERALI E FINALITA’

Art. 1 – Denominazione e sede

1.1. E’ costituita l’associazione sindacale nazionale e intercategoriale denominata Sindacato Intercategoriale Cobas (di seguito “l’Associazione” o il “SI COBAS”).

1.2. Le scelte dell’Associazione sono definite, sulla base e nel rispetto anzitutto dello Statuto e quindi del Regolamento Interno dell’Associazione stessa, dalle decisioni degli organismi a tutti i livelli.

1.3. Logo dell’associazione è la sigla Sindacato Intercategoriale Cobas e/o l’acronimo SI Cobas, entrambi con la frase “lavoratori autorganizzati”, o il solo acronimo SI Cobas

1.4. L’associazione, senza fini di lucro, trasferisce per esigenze amministrative la sede legale da Via Mazzini, 24 Bagnolo Cremasco, CR a Via Marco Aurelio, 31 a Milano , MI.

1.5. E’ facoltà del Coordinamento Nazionale variare con propria deliberazione la sede legale dell’associazione e le sedi operative (nazionale e locali) anche senza modifica dello Statuto.

Art. 2 – Statuto e Regolamento Interno dell’Associazione

2.1. Il Congresso Nazionale può modificare lo Statuto con maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri.

2.2. Fatto salvo quanto stabilito nello Statuto, la vita dell’Associazione sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas è disciplinata dal Regolamento Interno dell’Associazione (di seguito Regolamento Interno).

2.3. Il Regolamento Interno è approvato e/o modificato dal Coordinamento Nazionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti; fissa le regole sulla base delle quali si dà concreta applicazione a quanto stabilito nello statuto.

Art. 3 – Principi e finalità

3.1. Il Sindacato Intercategoriale Cobas vuole essere uno strumento teso a favorire la ricostruzione di un sindacato di classe sia in Italia sia anche su scala internazionale, promuovendo l’unità e l’autonomia politica dei lavoratori come classe.

3.2. Inquadra la propria azione sindacale e politica nella prospettiva generale della lotta di classe e del superamento del capitalismo, in quanto forma economico-sociale basata sullo sfruttamento.

3.3. Promuove l’autorganizzazione collettiva dei lavoratori, per realizzare la difesa ed il miglioramento delle condizioni lavorative, sociali e politiche della classe lavoratrice.

3.4. Promuove l’intercategorialità dei lavoratori come uno degli strumenti per superare la frammentazione e la divisione prodotti dal capitalismo con meccanismi di natura economica, politica ed ideologica.

Art. 4 – Adesioni, partecipazione ed esclusione

4.1. Sono soci dell’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas tutti i lavoratori dipendenti, assimilati o associati in cooperative, di tutte le categorie, assunti a tempo indeterminato o determinato, precari, pensionati e disoccupati, di tutti i paesi, le convinzioni religiose, le etnie e le nazionalità che facciano richiesta di associarsi, purché non in contrasto con i principi e la natura dell’organizzazione, e che quindi ricevano la tessera di iscrizione, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

4.2. I soci devono impegnarsi e sono tenuti al rispetto e all’osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno, al rispetto delle decisioni degli organismi deliberanti dell’Associazione (secondo la propria sfera decisionale) e al rispetto non solo formale ma sostanziale delle finalità e dello spirito generale dell’Associazione.

4.3. In caso di mancanze gravi degli obblighi di cui sopra i soci possono essere esclusi dall’Associazione. Durante la procedura di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione i soci possono essere sospesi. I provvedimenti di sospensione e di esclusione possono essere presi dall’organismo di appartenenza (Coordinamento Provinciale); in caso di esclusione il soggetto può fare ricorso rivolgendosi al Coordinamento Nazionale.

4.4. La partecipazione al SI COBAS ed ai suoi organi sociali si basa di regola su base volontaria senza retribuzione. In base alle necessità organizzative dell’associazione possono in ogni caso essere previsti dei rimborsi spese, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

Art. 5 – Democrazia interna e superamento della delega

5.1. La vita interna dell’organizzazione è progettata in modo tale da favorire meccanismi di democrazia diretta e non delegata, la partecipazione in prima persona alla vita associativa, il superamento della divisione tra “dirigenti e diretti”.

5.2. Gli iscritti hanno il “diritto/dovere” di partecipare all’elaborazione delle posizioni e delle scelte dell’associazione e alle attività del Sindacato, il quale deve ricercare il massimo coinvolgimento possibile degli iscritti, nel dibattito interno, quotidianamente e a tutti i livelli, anche con appositi strumenti informativi ed elaborativi.

Art. 6 – Elettività, revocabilità e incompatibilità delle cariche e degli incarichi

Tutte le cariche e gli incarichi dell’Associazione, a qualunque livello (sia a livello del singolo cobas, sia a livello provinciale, sia a livello nazionale) e di qualunque natura (o rappresentativi o di coordinamento o esecutivi):

6.1. Sono elettive e sempre revocabili immediatamente dall’organismo che le ha elette; elezione e revoca sono valide quando prese con maggioranza semplice (50% più 1) dei presenti al voto, salvo nei casi per cui il presente Statuto o il Regolamento Interno prevedano una diversa e specificata maggioranza.

6.2. Sono incompatibili con qualsiasi carica pubblica elettiva e/o con l’assunzione di ruoli direttivi ed esecutivi di partiti e gruppi politici.

TITOLO 2 – ORGANI, CARICHE E INCARICHI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Organi, cariche e incarichi: norme generali

7.1. Organi dell’associazione sono: i Cobas (Comitati di Base); i Coordinamenti Provinciali; le Assemblee Provinciali; i Congressi Provinciali; il Coordinamento Nazionale; l’Esecutivo Nazionale; l’Assemblea Nazionale; il Congresso Nazionale.

7.2. Le riunioni di tutti gli organi devono essere convocate secondo le modalità previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento Interno col fine di favorire sempre la massima partecipazione. Ogni organo deve riunirsi con una periodicità tale da assicurare lo svolgimento della propria funzione.

7.3. E’ diritto/dovere di ogni membro partecipare alle riunioni dell’organo o degli organi da cui è stato eletto e di cui fa parte.

7.4. I membri dei coordinamenti provinciali e nazionali ed i membri dell’Esecutivo Nazionale, oltre ad essere – secondo i principi generali – sempre revocabili in qualunque momento dall’organismo che li ha eletti, decadono in caso non assicurino una presenza sufficiente alle riunioni, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

7.5. Le decisioni di tutti gli organi sono valide se prese a maggioranza semplice del 50% +1 degli aventi diritto al voto presenti, salvo nei casi per cui il presente Statuto o il Regolamento Interno prevedano una diversa e specificata maggioranza.

7.6. Le modalità e i criteri per le elezioni dei delegati e degli incaricati agli organi sociali dell’associazione e ai Congressi Provinciali e Nazionale, se e negli aspetti in cui non sono previsti dallo Statuto, sono definiti dal Regolamento Interno.

Art. 8 – Il COBAS: sue cariche e suoi incarichi

8.1. Il Comitato di Base (Cobas) è la struttura portante del S.I. COBAS, espressione
dell’autorganizzazione dei lavoratori in ciascuna realtà lavorativa ed è costituito dall’assemblea di tutti gli iscritti. Ogni Cobas può eleggere al suo interno, ove ne ravvisi la necessità, una propria struttura che organizza l’attività del Cobas stesso coordinandola con le attività di livello provinciale e nazionale e convoca periodicamente l’assemblea degli iscritti. L’assemblea degli iscritti può essere convocata anche da 1/3 degli iscritti al Cobas.

8.2. Tutti i Rappresentanti Sindacali dei lavoratori a livello di singolo Cobas, eletti e/o designati per e dal SI COBAS, ossia i vari RSU, RLS ed RSA, rispondono al Cobas del loro operato.

8.3. Ogni Cobas sceglie al suo interno, proporzionalmente al numero dei propri iscritti, i propri delegati al Coordinamento Provinciale.

Art. 9 – I Coordinamenti Provinciali: sue cariche e suoi incarichi

9.1. Il Coordinamento Provinciale è la struttura per realizzare l’intercategorialità dei lavoratori e degli iscritti a livello territoriale; esso definisce gli indirizzi e le attività provinciali dell’associazione ed è composto dai delegati scelti dai singoli Cobas, e ove necessario, da singoli iscritti non appartenenti ai cobas provinciali, su proposta del Coordinamento Nazionale, previa approvazione dei delegati dei
Cobas Provinciali.

9.2. Il Coordinamento Provinciale deve riunirsi di regola almeno una volta al mese. Le sue sedute sono aperte a tutti gli iscritti. Si riunisce su convocazione propria, decisa da almeno 1/3 dei suoi membri; può essere convocato anche da 1/4 dei Cobas.

9.3. Il Coordinamento Provinciale deve convocare di regola ogni due mesi una assemblea generale di tutti gli iscritti del livello provinciale. Tale assemblea può essere convocata anche da 1/3 degli iscritti stessi o da 1/4 dei Cobas.

9.4. Il Coordinamento Provinciale elegge un Coordinatore che rappresenta politicamente e socialmente l’associazione Sindacato Intercategoriale Cobas a livello provinciale. Può eleggere, ove ne ravvisi la necessità, anche un Coordinatore Provinciale aggiunto, con le stesse identiche funzioni.

9.5. Il Coordinatore Provinciale avrà, su delega del Rappresentante Legale dell’Associazione, la facoltà di rappresentare la stessa a livello provinciale, nei confronti di terzi, controparti e pubblici poteri; ha anche la facoltà di delegare alcune delle proprie funzioni ad altri iscritti dei Cobas del coordinamento
provinciale.

Art. 10 – Il Congresso Provinciale

10.1. Il Congresso Provinciale è l’organismo deliberante a livello provinciale ed elegge i delegati al Congresso Nazionale, in proporzione al numero dei propri iscritti.

10.2. Il Congresso Provinciale, si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre anni su convocazione del Coordinamento Nazionale. Può essere convocato straordinariamente da 1/3 dei membri del Coordinamento Provinciale o da 1/4 degli iscritti dei Cobas. Si riunisce comunque prima del Congresso Nazionale per le decisioni e gli adempimenti previsti dallo stesso.

Art. 11 – Il Coordinamento Nazionale: sue cariche e suoi incarichi

11.1. Il Coordinamento Nazionale è la struttura per realizzare l’intercategorialità dei lavoratori e degli iscritti a livello nazionale, per attuare le delibere e le scelte dei Congressi Nazionali, per coordinare e dirigere l’attività nazionale; è l’organismo deliberante tra un Congresso Nazionale e quello successivo. Può modificare il Regolamento Interno con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

11.2. Il Coordinamento Nazionale deve riunirsi di regola almeno una volta ogni due mesi per svolgere la propria funzione e garantire l’attività dell’Associazione a livello nazionale.

11.3. Si riunisce su convocazione propria o dell’Esecutivo Nazionale; può essere convocato in seduta straordinaria da 1/3 dei propri membri;

11.4. I membri del Coordinamento Nazionale vengono decisi dal Congresso Nazionale, su proposta dell’Esecutivo uscente e dei Coordinamenti Provinciali, tenuto conto della proporzionalità degli iscritti dei vari Coordinamenti Provinciali e delle esigenze complessive dell’Organizzazione.

11.5. Il Coordinamento Nazionale, valutatane la necessità, ha in qualsiasi momento facoltà di integrare al suo interno membri dell’Associazione che pur non rientrando nelle cariche di cui al paragrafo mprecedente, siano ritenuti utili al funzionamento del Coordinamento Nazionale sulla base degli incarichi assunti, e/o le attività svolte e/o esperienze specifiche.

11.6. Il Coordinamento Nazionale elegge propria una struttura di coordinamento (Esecutivo Nazionale) che ha la funzione di rendere esecutive e dare continuità alle decisioni del Coordinamento Nazionale.

11.7. L’Esecutivo ha comunque facoltà di elaborare proposte da sottoporre al Coordinamento Nazionale. A sua volta quest’ultimo ha in qualunque momento facoltà di revocare e/o sostituire uno o più membri dell’esecutivo con le stesse modalità con cui li ha eletti.

11.8. Il Coordinamento Nazionale deve convocare di regola almeno una volta all’anno una assemblea generale nazionale di tutti gli iscritti. Tale assemblea può essere convocata anche da 1/3 degli iscritti stessi o da 1/4 dei Cobas presenti a livello nazionale.

11.9. Il Coordinamento Nazionale elegge un Coordinatore Nazionale con mera funzione di coordinamento e rappresentanza dell’Associazione a livello sindacale, politico e sociale. Il coordinatore nazionale non può rivestire incarichi di rappresentanza legale negli organismi dell’Associazione.

Art. 12 – Il Congresso Nazionale

12.1. Il Congresso Nazionale è l’organismo deliberante a livello nazionale e definisce gli indirizzi e le scelte generali con la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto al voto presenti. Può modificare lo Statuto dell’associazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

12.2. Il Congresso Nazionale deve riunirsi ordinariamente almeno una volta ogni tre anni su convocazione del Coordinamento Nazionale; può essere convocato straordinariamente da 2/3 dei membri del Coordinamento Nazionale o da 1/3 dei Coordinamenti Provinciali.

12.3. Il Congresso elegge un Rappresentante Legale che rappresenta l’organizzazione su tutte le materie di fronte a terzi e in giudizio; al Rappresentante Legale spetta la rappresentanza, anche processuale, dell’Associazione nelle sedi giuridiche richieste, secondo un mandato vincolante del Congresso.

12.4. Il Rappresentante legale resta in carica fino al Congresso successivo; in caso di dimissioni un nuovo Rappresentante Legale può essere eletto dal Coordinamento Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Il Rappresentante legale è automaticamente membro dell’Esecutivo.

TITOLO 3 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 – Tesseramento e gestione amministrativa

13.1. Le quote associative sono obbligatorie e stabilite dal Congresso Nazionale o dal Coordinamento Nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento, possono essere fisse o calcolate come percentuale dello stipendio, possono essere raccolte con trattenuta in busta paga, cessione di credito o direttamente dal lavoratore in contanti. Qualunque quota associativa non può essere inferiore ai minimi stabiliti dagli organismi deliberativi nazionali (Congresso e Coordinamento Nazionale).

13.2. Il tesseramento è sempre valido e decade solo in caso di disdetta da parte del lavoratore.

13.3. Il lavoratore è libero di disdettare l’iscrizione in ogni momento; la sua disdetta ha effetto dal mese successivo a quello in cui perviene all’Associazione.

13.4. L’iscrizione al SI COBAS è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi altro sindacato.

13.5. Le quote associative vengono attribuite ai vari livelli dell’associazione secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

13.6. Un responsabile amministrativo a livello nazionale viene scelto dal Coordinamento Nazionale tra i suoi membri. Il responsabile amministrativo, su delega del rappresentante legale, ha il compito di gestire i flussi finanziari e di curare l’amministrazione a livello nazionale. Il responsabile amministrativo è automaticamente membro dell’Esecutivo.

13.7. Il rendiconto nazionale va approvato dal Coordinamento Nazionale entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

Art. 14 – Finanziamento e patrimonio

14.1. Il finanziamento del Sindacato Intercategoriale Cobas si realizza principalmente con la contribuzione volontaria dei lavoratori.

14.2. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile;

14.3. Il patrimonio del SI COBAS è costituito: dalle quote associative versate dagli iscritti; da sottoscrizioni effettuate a sostegno delle attività dell’Associazione; da beni mobili e immobili acquisiti dal SI COBAS o ad esso pervenuti a qualunque titolo e causa; da proventi realizzati con le iniziative editoriali, culturali e sindacali dell’Associazione.

14.4. E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale durante l’esistenza dell’Associazione salvo che per eventuale obbligo di
legge.

14.5. Al fine di rafforzare il carattere sociale oltre che sindacale dell’Associazione, di estendere il raggio d’azione della propria attività e rafforzare i naturali legami di solidarietà tra lavoratori, il Coordinamento Nazionale può, con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, deliberare il trasferimento o la donazione, anche durante la vita dell’Associazione sindacale SI COBAS, di una parte delle entrate e/o del patrimonio dell’Associazione stessa, in modo continuativo
o una tantum, ad altra o altre Associazioni, anche di fatto, di natura sindacale e/o sociale, a carattere territoriale o nazionale o internazionale, aventi finalità analoghe di difesa e miglioramento della condizione dei lavoratori, di sostegno alle lotte dei lavoratori stessi, di lotta ai licenziamenti politici, di sostegno ai licenziati politici, di lotta alle discriminazioni per motivi politico-sindacali sul luogo di lavoro.

TITOLO 4 – DECISIONI STRAORDINARIE

Art. 15 – Patti federativi

15.1. Qualora organismi sindacali e/o sociali a carattere territoriale, nazionale e internazionale richiedano di sottoscrivere Patti Federativi con il SI COBAS, (sia nel caso che tali proposte salvaguardino le rispettive autonomie politiche e organizzative, sia nel caso che tali proposte comportino fusioni organizzative e/o finanziarie) l’accettazione della proposta potrà essere deliberata dal Coordinamento Nazionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La stessa dovrà successivamente essere ratificata dal Congresso Nazionale.

15.2. Nel caso sia il SI COBAS a richiedere di sottoscrivere patti federativi con organismi sindacali e/o sociali a carattere territoriale, nazionale, internazionale, la proposta potrà essere deliberata dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria.

Art. 16 – Scioglimento

16.1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato esclusivamente da un Congresso Straordinario a tal fine convocato. La convocazione può avvenire solo su richiesta del Coordinamento Nazionale (formulata almeno dai 3/4 dei suoi membri) o su richiesta di almeno i 3/4 dei Coordinamenti Provinciali.

16.2. Lo scioglimento è valido se approvato da almeno i 3/4 dei presenti al Congresso. In caso di scioglimento il Congresso Straordinario delibera a maggioranza semplice sulla destinazione del patrimonio residuo dell’Associazione, che è destinabile esclusivamente ad altra Associazione – anche di fatto – con finalità analoghe, salvo quanto imposto per legge.

Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità dai delegati del Congresso Nazionale svoltosi a Bologna nei giorni 2 e 3 maggio 2015.