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Respinto dal tribunale di Milano il ricorso d’urgenza degli operai di Basiano!

Questo è il succo della questione da un punto di vista legale e…politico.
Ma vale comunque la pena addentrarsi un minimo nei particolari della sentenza.

Questo è ciò che recita il dispositivo:
1) Essere licenziati non è motivo sufficiente per chiedere un pronunciamento urgente. Quindi il ricorso ai sensi dell’art.700 è infondato.
2) Una lettera che preannuncia la cessazione del rapporto di lavoro 15 giorni dopo ….è solo una dichiarazione d’intenti dell’azienda (di Alma in questo caso) e non  corrisponde ad un licenziamento vero e proprio. Quindi non è possibile dichiarare illegittimo l’operato di Alma.
3) L’art 42 bis del CCNL vincola solamente la ditta appaltante (e non quella subentrante) a inserire nel contratto d’appalto un impegno a dare preferenza, nel nuovo appalto, ai lavoratori già operanti.
4) Nessuno ha finora dimostrato che nell’appalto tra Gigante e Italtrans è stata inserita la norma prevista dall’art. 42bis.
5) Il fatto che nel cambio d’appalto non siano state rispettate le regole da parte di Alma prima (mancata convocazione di un tavolo sindacale per gestire il cambio) e da parte del Gigante dopo (mancato inserimento di una norma vincolante per la ditta subentrante) svincola allo stato attuale Italtrans dal dover assumere gli 89 operai licenziati.

La sentenza di oggi riapre necessariamente uno scenario di lotta che si deve svolgere sostanzialmente fuori dalle aule istituzionali.

Rimandiamo a comunicazioni successive i dettagli sulle iniziative e ulteriori approfondimenti sulla sentenza di oggi.

20 luglio 2012   SI Cobas