Si è fatto un gran parlare in questo periodo del famoso bonus bebè, fortemente propagandato da Renzi per dare l’immagine di un governo che strappa qualche privilegio ai lavoratori (in realtà si tratta di diritti conquistati a duro prezzo con le lotte degli anni ’70), ma in cambio della precarizzazione totale del mercato del lavoro regala qualche tutela in più alle lavoratrici madri e alle famiglie.
Si cerca così, come era già accaduto nel 2012, con i Voucher Maternità di porre qualche pezza a una situazione sociale di grave disagio vissuta dalle donne e dalle famiglie che decidono di mettere al mondo dei figli in una situazione di grave crisi economica, di carenza dei servizi sociali e di un mercato del lavoro che – anche grazie alle norme introdotto proprio dal Governo Renzi- tende ad escludere chi è costretto ad assentarsi dal lavoro per la cura dei figli o per altri gravi problemi familiari.
Ma vediamo nel dettaglio a chi spettano questi due “benefici”.
BONUS BEBE’
La misura è destinata ai genitori di figli nati o adottati nel periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 che abbiano un reddito ISEE complessivo di 25.000 euro e spetta fino al terzo anno di vita (o di permanenza in famiglia) del bambino e può essere richiesto anche per più figli.
L’importo mensile erogato è di 80 euro che può essere innalzato a 160 nel caso in cui il reddito familiare ISEE sia inferiore ai 7.000 euro anni.
Per la cui richiesta occorrerà comunque attendere l’emissione di una circolare specifica da parte dell’INPS.
VOUCHER MATERNITA’
Si tratta di un contributo economico erogato dall’INPS alle mamme lavoratrici che rinunciano al congedo parentale (la vecchia maternità facoltativo) iscrivendo i figli a pagamento in un asilo nido (deve essere però tra quelli indicati in un elenco pubblicato sul sito dell’INPS) o assumono una persona per accudire il figlio.
Vi possono accedere le lavoratrici dipendenti (pubbliche o private) e le lavoratrici iscritte alla gestione separata a condizione che si trovino, al momento di presentazione della domanda, negli undici mesi successivi al termine della maternità obbligatoria.
Il contributo, pari 600 euro mensili (300 per le lavoratrici parasubordinate), viene versato direttamente all’asilo nido convenzionato presso cui è iscritto il bambino oppure viene corrisposto sotto forma di voucher da utilizzare per pagare una persona che accudisce i figli, seguendo la procedura per l’utilizzo di questo tipo di prestazione lavorativa.
Il contributo può essere concesso per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici parasubordinate) e comporta la rinuncia alla fruizione del congedo parentale per il periodo di utilizzo del servizio.
Non esistono limiti di reddito per accedere a questo tipo di beneficio ma è obbligatorio presentare il modello ISEE perché chi ha un reddito più basso dovrebbe essere collocato prima in graduatoria. Il beneficio quindi non spetta a tutti indistintamente ma solo fino a capienza dei fondi che sono stati messi a disposizione dell’INPS per coprire questo tipo di prestazione.
La domanda per accedervi è inoltrabile solo on line attraverso il sito www.INPS.it ma bisogna essere muniti di un pin dispositivo che viene rilasciato direttamente dalle sedi INPS o seguendo le istruzioni presenti sul sito o tramite call center (numero verde 803164).
Se non si possiede un computer le domande possono essere presentate presso le postazioni self service presenti in ogni sede INPS o attraverso i patronati che stanno facendo affari d’oro con la telematizzazione obbligatoria delle domande.
Milano, 20/02/2015
S.I. COBAS