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[PUBBLICOIMPIEGO] Inps, il licenziamento di Mauro va annullato perché ingiusto e illeggitimo! Quinta, sesta e settima lettera aperta di Mauro

IL LICENZIAMENTO DI MAURO VA ANNULLATO PERCHE’

 INGIUSTO ED ILLEGITTIMO!

Continua la denuncia di Mauro Gennari, un lavoratore della sede INPS Roma Monteverde, vittima di licenziamento disciplinare, attraverso alcune lettere aperte inviate al S.I. COBAS. (Si allegano al comunicato.) Mauro nelle sue lettere aperte si rivolge ancora al Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, che però ad oggi non mostra disponibilità a dialogare con Mauro o con il S.I. COBAS.

DALLE LETTERE APERTE DI MAURO EMERGE SENZA OMBRA DI DUBBIO CHE IL SUO LICENZIAMENTO VA ANNULLATO PERCHE’ INGIUSTO ED ILLEGITTIMO!

E’ GRAVE ED INACCETTABILE CHE IL PRESIDENTE, LE RSU E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONTINUINO AD IGNORARE QUANTO DENUNCIATO DA MAURO!

Come si può ignorare che Mauro e soltanto Mauro viene sanzionato e subisce il licenziamento con preavviso per aver commesso presunti errori in una specifica tipologia di pratiche, quando per anni tali pratiche sono state costantemente controllate e approvate da responsabili di ufficio/direttori di sede che in INPS hanno l’obbligo di svolgere tale adempimento. 

Se l’Istituto ha giustificato eventuali errori ed inadempimenti commessi da responsabili di ufficio/direttori di sede a maggior ragione non può sanzionare Mauro, che proprio da tali errori ed inadempimenti è stato indotto a sbagliare, se di sbaglio si tratta visto che Mauro ha ampiamente argomentato la correttezza del suo operato nella memoria difensiva di 33 pagine consegnata in audizione il 3/10/2018 alla dirigente dell’Ufficio procedimenti disciplinari.

Se il neopresidente dell’INPS, Pasquale Tridico, come ha dichiarato più volte, vuole veramente valorizzare le funzioni dell’INPS allora può da subito pretendere che le scelte organizzative siano finalizzate esclusivamente a garantire in tutte le sedi il necessario miglioramento delle condizioni lavorative e dei servizi offerti all’utenza.

Inoltre se il neopresidente dell’INPS, Pasquale Tridico, come ha dichiarato più volte, vuole veramente valorizzare le/i lavoratrici/tori dell’INPS allora può  e deve impegnarsi per progettare in tempi brevi una formazione adeguata, capillare e costante, per impedire da subito ogni possibilità di ricorso al clientelismo e alla discrezionalità nell’affidamento degli incarichi e per garantire già nel prossimo contratto integrativo una soluzione concreta, anche se parziale, alla problematica del “mansionismo” prevedendo un’indennità che annulli la differenza stipendiale tra lavoratrici/tori inquadrati nelle aree A e B e lavoratrici/tori inquadrati in C1.

A TUTTE/I LE/I LAVORATRICI/TORI AL DI LA’ DI OGNI APPARTENENZA SINDACALE, A TUTTE LE RSU ED A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL’INPS RIVOLGIAMO UN APPELLO AD UNA MOBILITAZIONE UNITARIA:

–  PER OTTENERE SOLUZIONI ADEGUATE A TUTTE LE PROBLEMATICHE RISCONTRABILI NELLE SEDI E PIU’ VOLTE DENUNCIATE;

–  PER CHIEDERE LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO DI MAURO E LA SUA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (LA VICENDA DI MAURO HA MESSO BENE IN EVIDENZA I RISCHI DOVUTI AD UNA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PALESEMENTE FALLIMENTARE);

–  PER CHIEDERE LA REVISIONE DEL CODICE DISCIPLINARE PESANTEMENTE INASPRITO.

Il S.I. COBAS ha pubblicato e continuerà a pubblicare sul proprio sito tutte le lettere di denuncia di Mauro.

Ecco il link: https://sicobas.org

2 settembre 2019                                                              

S.I. COBAS Pubblico Impiego

Si allegano qui sotto:

  • QUINTA LETTERA DI MAURO
  • SESTA LETTERA APERTA DI MAURO – lettera di denuncia in merito alla mancata instaurazione di procedimenti disciplinari nei confronti di Responsabili di ufficio/Direttori di sede;
  • SETTIMA LETTERA APERTA DI MAURO – lettera di denuncia in merito a comportamento della dirigenza INPS.

Mauro Gennari un lavoratore della sede INPS Roma Monteverde, vittima di licenziamento disciplinare, si rivolge al Presidente dell’INPS attraverso alcune lettere aperte (inviate all’organizzazione sindacale S.I. Cobas).


QUINTA LETTERA APERTA

Al Presidente dell’INPS
Prof. Pasquale Tridico
(tramite il S.I. COBAS)

Oggetto: mancata sanzione dei responsabili del procedimento e del provvedimento e dei direttori di sede – ingiustificata archiviazione del procedimento disciplinare instaurato nei confronti della responsabile dell’anagrafica e flussi nell’anno 2011

Egregio Presidente,

facendo seguito all’argomento della quarta lettera, con la presente le porterò a conoscenza quanto riportato nei documenti relativi al procedimento disciplinare instaurato nei confronti della Responsabile dell’Unità Organizzativa (di seguito U.O.) Anagrafica&Flussi e poi archiviato dalla dirigente dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (UPD) in modo, secondo me, del tutto ingiustificato anche e soprattutto in relazione alla spropositata sanzione nei miei confronti.

Questo non fa altro che rafforzare quanto da me denunciato e che continuerò a denunciare.

Alla memoria di costituzione in giudizio del 24/4/2019 gli avvocati Inps allegano, tra gli altri, il seguente documento così indicato: Nota del 28/11/2018 di comunicazione archiviazione procedimento disciplinare dott.ssa M.L.T. (determinazione n.92/18).

E’ la responsabile dell’anagrafica e flussi anno 2011.

Alle note autorizzate Inps presentate al giudice il 24/5/2019 gli avvocati allegano, tra gli altri, il seguente documento così indicato: Memoria difensiva dott.ssa T.

Non si comprende a quale fine della difesa Inps vengono allegati tali documenti in quanto poi sia la memoria di costituzione Inps sia le note autorizzate Inps non contengono nessuna citazione degli stessi.

La determinazione n. 93/18 del 28/11/2018 definisce, con l’archiviazione, il procedimento disciplinare instaurato nei confronti di M.L.T. in quanto anche in questo caso la dirigente dell’UPD ritiene “le circostanze rappresentate dalla dipendente… idonee a rimuovere gli addebiti mossile”.

Ma vediamo quali sono le contestazioni nei suoi confronti e “le circostanze rappresentate dalla dipendente” idonee a rimuoverle.

Nel documento si legge che l’Istituto ha contestato a tale Responsabile, “con lettera n. 980 del 31/7/2018” le pratiche di rendita vitalizia (RV) “presentate da V.S. e B.A.” per le quali non ha “provveduto – all’epoca in cui era Responsabile dell’U.O.

Anagrafica e flussi presso l’Agenzia di Roma Monteverde e quindi responsabile del procedimento e del provvedimento ai sensi della circ. 102/2009 – ad effettuare i dovuti controlli”, e che tali pratiche sono state “erroneamente accolte dal dipendente Gennari Mauro (come già detto, la dirigente UPD fa confusione in quanto sono state istruite da me e accolte dalla responsabile), con correlativo danno per l’istituto”.

Nello stesso documento si legge poi che nella seduta dibattimentale del 4/10/2018 e nella memoria difensiva presentata nella stessa data la responsabile M.L.T. “ha rappresentato che le pratiche contestategli con nota del 31/7/2018 non erano, in realtà, mai state sottoposte al suo controllo, come dimostrato dalla circostanza che in calce ai relativi prospetti riepilogativi del calcolo – mod. RISC.08 – non figura apposta la propria firma.

In particolare:

 Con riguardo alla domanda di rendita vitalizia di V.S. su nessun atto risulta apposta la propria firma, essendo il mod. RISC.08 sprovvisto di firma del Responsabile U.d.P. e risultando il provvedimento di accoglimento della domanda a firma autografa (sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93) dal Direttore di Agenzia dell’epoca;

 La domanda di rendita vitalizia di B.A. è stata protocollata e classificata in ingresso sotto la Linea PS Assicurato Pensionato. Pertanto dagli atti di che trattasi risulta che sia la firma apposta sul mod. RISC.08 sia quelle apposte per autentica nella documentazione allegata non sono proprie, bensì del responsabile della Linea Assicurato Pensionato (ancorchè illegibili come dichiarato nella relazione ispettiva del 20.12.2017)”.

Anche in questo caso, come in quello relativo alla responsabile dell’assicurato pensionato, dalla contestazione si capisce subito che l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti della signora M.L.T. trattasi di pura formalità e che vi è chiaramente la volontà dell’Istituto di non arrivare ad una sanzione.

Infatti non si capisce per quale motivo a tale Responsabile vengono contestate solo 2 pratiche, di cui una (B.A.) non rientrante nella sua competenza e che, come ho detto nella quarta lettera, avrebbe dovuto essere contestata ad A.C., responsabile dell’assicurato pensionato nella prima parte dell’anno 2012.

In realtà le pratiche che dovevano essere contestate a M.L.T. in qualità di responsabile e controllore, tra le 44 a me contestate e come chiaramente indicato nella mia memoria difensiva del 3/10/2018, erano 3 (tra parentesi il numero d’ordine e il presunto danno indicati nella contestazione disciplinare del 31/7/2018 a mio carico): C.C. (n.10 – € 18.700,00), N.R. (n.33 – € 60.100,00) e V.S. (n. 43 – €
242.870,00).

Per tali pratiche quindi nella contestazione disciplinare a mio carico e conseguentemente nel provvedimento di licenziamento viene quantificato un presunto danno totale di euro 321.670,00.

Tutto questo, e cioè di chi sia la firma apposta sul mod. RISC.08 in qualità di Responsabile (o il motivo di una eventuale mancata firma), è chiaramente indicato nella mia memoria difensiva del 3/10/2018 ma la dirigente dell’UPD (e neanche il giudice), ovviamente, non lo prende in considerazione e non si capisce per quale motivo.

La responsabile M.L.T. poi si giustifica affermando che le due pratiche contestategli “non erano, in realtà, mai state sottoposte al suo controllo” (naturalmente ovvio per la pratica B.A. sottoscritta dall’altra Responsabile).

Ribadisco invece che per tutto il 2011 (precisamente da gennaio a ottobre, periodo di mia permanenza in anagrafica e flussi) ho sottoposto alla sua attenzione, mensilmente, tutte le pratiche di riscatto da me istruite.

Nella mia memoria difensiva sono chiaramente indicati i motivi di eventuali mancanze di firma.

Signor Presidente, per farle valutare meglio da che parte sta la credibilità, le riporto quanto da me affermato nella memoria difensiva del 3/10/2018 per le pratiche n. 10 e n. 43
suindicate.

  1. C…..C….. 25/11/1952
    Data domanda: 11/2/2011 – Data definizione: 21/2/2011
    La data indicata nella contestazione, 6/4/2011, è errata perchè è la data di definizione intesa come chiusura pratica con accredito della contribuzione pagata (lettera Z). La data di accoglimento della domanda con notifica dell’onere è indicata in procedura con la lettera N. Questo dimostra in modo chiaro e inequivocabile che chi ha controllato le mie pratiche non aveva le necessarie competenze per la comprensione delle risultanze della procedura GPA92 e di conseguenza per giudicare la correttezza o meno della lavorazione di una rendita vitalizia.
    Il PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL CALCOLO è firmato dalla Responsabile UdP M.L.T. che attesta pertanto la regolarità e la correttezza della mia lavorazione (vedasi lettera E). Il libretto del lavoro allegato alla domanda è perfettamente idoneo a provare esistenza e durata del rapporto di lavoro (vedasi lettera H). Per la normativa Inps non sono necessari altri mezzi di prova. Ed infatti non viene indicata, in quanto inesistente, la norma che impone in caso di omissione contributiva parziale la necessità di provare la continuità della prestazione lavorativa. La contestazione sulla mancata prova della continuità è pertanto
    infondata (vedasi lettera H2).Trattasi pertanto di lavorazione REGOLARE e nessun danno deve essere addebitato al sottoscritto.
  2. V……. S……… 15/1/1953
    Data domanda: 25/1/2011 – Data definizione: 26/5/2011
    Il PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL CALCOLO non è firmato dalla Responsabile U.O. M.LT. per il semplice motivo che l’utente aveva chiesto il riscatto per 125 settimane e il calcolo dell’onere era stato già effettuato in data 24/2/2011 (pratica RV9125). In quest’ultima pratica, rinvenuta nel fascicolo della pratica RV9138 che mi viene contestata (vedere ALL. 2 alla Relazione Conclusiva) e che non mi viene consegnata dall’UPD (e pertanto
    risulta violato il mio diritto alla difesa), è presente sicuramente il prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere firmato dalla responsabile U.O. che attesta la regolarità e la correttezza della mia lavorazione. Allego a tal fine (ALL. 29) anche la mail inviata alla responsabile M.L.T. in data 28/2/2011 riferita alle lavorazioni da me effettuate nel corso del mese di febbraio 2011. In data 25/5/2011 l’utente ha richiesto il ricalcolo del riscatto per un numero inferiore di settimane che ho effettuato in data 26/5/2011. Allego (ALL. 30) mail inviata alla responsabile il 31/5/2011 riferita alle lavorazioni da me effettuate nel corso del mese di maggio 2011. Poiché trattasi di semplice ricalcolo dell’onere effettuato sulla stessa documentazione allegata, sicuramente la responsabile non ha ritenuto opportuno apporre una seconda firma o l’ha saltata per semplice svista. Qualora la mancanza della sua firma fosse stata determinata da errato calcolo o mancato accoglimento, in sede di controllo avrebbe indicato il motivo del suo rifiuto, cosa non avvenuta.
    Allegato alla domanda è il libretto di lavoro che prova esistenza e durata dei periodi di lavoro oggetto del riscatto (vedasi lettera H). Il libretto del lavoro risulta autenticato dalla collega A.F. solo sul primo dei 4 fogli. Non si capisce il motivo per il quale non vada bene l’autentica visto che a Roma Monteverde questo modo di autenticare copie di documenti è sempre stato accettato e con la lettera del 31/7/2018 non sempre viene contestato. Basta verificare anche tutti i fascicoli delle altre pratiche controllate in sede di ispezione, regolari o meno, in cui vi è l’autentica da parte di un dipendente Inps.
    Non si capisce pertanto il motivo della rilevata inidoneità del libretto del lavoro a dimostrare esistenza e durata delle prestazioni lavorative. Cosa c’entra che dal libretto “risulta il solo rapporto di lavoro con l’AS
    Roma calcio, ma non gli altri rapporti di lavoro presenti nell’estratto contributivo”? Trattasi di copia autenticata da funzionario pubblico e i rapporti di lavoro precedenti e presenti nell’estratto contributivo si riferiscono a un datore di lavoro pubblico. In base alla normativa Inps nessuna ulteriore prova deve essere fornita. Sulla fantomatica prova della continuità, distinguendo tra “omissioni contributive parziali” e totali (pag 2 della lettera di contestazione del 31/7/2018), vale in merito quanto da me affermato alla lettera H2. In questo caso poi gli esperti in materia e la dirigente UPD cadono in contraddizione, visto che trattasi di omissione contributiva totale. Mi viene contestato anche che l’onere calcolato è errato per aver utilizzato un coefficiente di rendita vitalizia non corretto. Ma il coefficiente è all’interno della procedura, non lo posso scegliere, e io ho utilizzato nella definizione di tale pratica gli strumenti (procedure) che in quel momento l’Inps mi metteva a disposizione. Qualora è mancato un passaggio nella mia lavorazione, come potevo saperlo visto che nel corso del 2010 mi sono state affidate anche le rendite vitalizie e tutti gli altri tipi di riscatto senza passaggio di consegne e formazione con affiancamento a collega esperto, e per di più in aggiunta agli altri prodotti che in quel momento lavoravo?Trattasi pertanto di lavorazione REGOLARE e nessun danno deve essere addebitato al sottoscritto.

Le faccio presente, signor Presidente, che quest’ultima pratica (come anche altre) è stata successivamente riconosciuta regolare dall’Inps, ma di questa sua regolarità né l’Inps né il giudice ne hanno tenuto conto e non ho mai capito perchè nonostante le mie ripetute segnalazioni in tutti gli atti da me presentati nel corso del procedimento giudiziario.

Come detto tra gli allegati alle note autorizzate Inps del 24/5/2019 che gli avvocati dell’Istituto consegnano al giudice del lavoro, è presente anche la memoria difensiva che la responsabile M.L.T. consegna il 4/10/2018 in sede di audizione davanti all’UPD.

Anche questo documento ha contenuti molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda i controlli.

La signora M.L.T. afferma nella prima pagina, tra l’altro, che “Premesso che, da quando il 1° settembre 2009 le è stato attribuito il primo incarico in Istituto (Responsabile Processo Aziende con Dipendenti), la sua attività è sempre consistita nell’organizzare il lavoro e soprattutto, le risorse umane disponibili; la sottoscritta, al fine di massimizzare l’utilizzo delle procedure e degli strumenti informatici forniti e ridurre le carenze formative e gli errori procedurali degli operatori, ha sempre messo in atto la metodologia dei controlli a campione”.

Alla pagina successiva però entra apertamente in contraddizione con se stessa e addirittura con la responsabile dell’assicurato pensionato A.C e con la dirigente centrale ex direttore di Filiale Roma Eur R.D.P. (vedere quarta lettera aperta). Infatti innanzitutto afferma che “fino al 2012, per quel che attiene la funzione di controllo, si è fatto riferimento alla circolare 178/2003 la quale specifica al punto 4.1.: …” riportando quanto dice la stessa circolare in merito al controllo “a campione”.

E’ ovvio che fa tanta confusione in quanto il prodotto “riscatti” trattasi proprio di uno di quei prodotti che la stessa circolare prevede a “controllo totale” in quanto dispone che il relativo provvedimento di accoglimento deve essere necessariamente sottoscritto anche “dal responsabile del provvedimento (Direttore di Agenzia o Responsabile di Unità di Processo) con l’indicazione della specifica funzione”.

Il valore di tale firma è chiaramente e ripetutamente indicato dall’Ispettorato Centrale Inps nelle 3 relazioni ispettive citate nelle mie precedenti lettere aperte, e cioè garanzia di correttezza delle lavorazioni.

Alla fine però della descrizione del contenuto della suindicata circolare in materia di funzione di controllo, la signora M.L.T. afferma testualmente: “Non risulta emesso ordine di servizio fino all’anno 2015, entrata in vigore della circolare 141/2015”.

Quindi dichiara chiaramente che il controllo a campione previsto dalla circolare n. 178/2003 non è mai stato fatto.

Ma insomma, leggendo le dichiarazioni dei responsabili di Unità Organizzativa e di un dirigente centrale ex direttore di sede e di filiale, non si capisce se i controlli sono stati fatti al 100% o in percentuale o a campione o addirittura non sono stati fatti.

A chi credere?

Tutti i documenti di cui le ho riportato i contenuti in questa lettera e nella precedente erano in possesso sia della dirigente UPD che del giudice del lavoro ma sembra che entrambi inspiegabilmente li abbiano ignorati.

Perché?

Se con giustificazioni palesemente “ingiustificate” vengono assolti i responsabili in questione come è possibile che non venga a maggior ragione assolto anche l’operatore, visto che l’INPS, tramite proprio tali responsabili, ha attestato la regolarità e la correttezza delle sue lavorazioni/istruttorie effettuate dal 2010 al 2015? Se stavo sbagliando perché chi aveva il dovere di esercitare il necessario controllo, non mi ha fermato e corretto? Perché con tanta leggerezza e
indifferenza si distrugge un lavoratore e la sua famiglia salvando tutti gli altri?

Perché tutta questa cattiveria e accanimento nei miei confronti?

Perché Presidente, a nome dell’INPS che rappresenta, non prova a fare chiarezza sulla mia vicenda rispondendo a me e al sindacato S.I. COBAS, anche per garantire la trasparenza nell’interesse di tutte/i le/i lavoratrici/tori?

Da ultimo Le vorrei segnalare il “curioso” silenzio su tale vicenda di tutte le organizzazioni sindacali, tranne qualche timido (per non dare fastidio a nessuno) e tardivo comunicato USB.

Eppure la RSU della sede Roma Monteverde, nell’assemblea di sede del 5/12/2018 dalla stessa indetta, ha ampiamente informato i sindacati maggiormente rappresentativi presenti di quanto stava accadendo. Di tale assemblea esiste un verbale.

Da allora è calato il silenzio e sembra aver prevalso la paura che la vicenda divenisse pubblica.

Perché?
… Forse perché i responsabili, i direttori, i dirigenti coinvolti sono iscritti a tali sindacati oppure ad uno in particolare?

Ad oggi soltanto il S.I. COBAS, una volta venuto a conoscenza del mio licenziamento, è stato al mio fianco!

Cordiali saluti.

Roma, 7/8/2019

Mauro Gennari


Mauro Gennari un lavoratore della sede INPS Roma Monteverde, vittima di
licenziamento disciplinare, si rivolge al Presidente dell’INPS attraverso alcune lettere aperte (inviate all’organizzazione sindacale S.I. Cobas).

SESTA LETTERA APERTA

Lettera di denuncia in merito alla mancata instaurazione di procedimenti disciplinari nei confronti di Responsabili di ufficio/Direttori di sede.

Al Presidente dell’INPS
Prof. Pasquale Tridico
(tramite il S.I. COBAS)

Oggetto: mancata instaurazione di procedimenti disciplinari nei confronti degli altri Responsabili del procedimento e del provvedimento e dei Direttori di sede – ingiusta e inspiegabile disparità di trattamento tra operatore e Responsabili/Direttori

Egregio Presidente,

con la presente lettera, facendo sempre riferimento agli atti ufficiali del procedimento disciplinare da me subito, Le segnalo il trattamento riservatomi dalla dirigente dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD), ingiustificatamente diverso da quello di cui hanno beneficiato i Responsabili di Unità Organizzativa (di seguito U.O.) e i due Direttori di sede che hanno controllato e sottoscritto le pratiche di rendita vitalizia ritenute irregolari dall’INPS.

A metà maggio del 2016 mi viene comunicato dall’Inps che durante un’attività di controllo sulla mia attività lavorativa da parte della Direzione Regionale Lazio sono emerse delle irregolarità che porteranno, nel prosieguo dell’anno, a due contestazioni disciplinari fino all’emanazione del provvedimento di sospensione di 3 mesi.

Ad inizio giugno 2016 il Direttore di sede mi esonera ufficialmente dalla lavorazione delle rendite vitalizie e di tutti i riscatti e li affida ad altra collega presente in sede ritenuta in possesso di sufficienti competenze in materia.

Tale premessa è necessaria per capire l’incomprensibile comportamento dell’Ispettore centrale A.Z. che, nelle pagine 21-25 della terza e “conclusiva” relazione ispettiva che redige in data 4/7/2018, al paragrafo 1.4 intitolato ACCERTAMENTI SVOLTI SULLE PRATICHE DI RV NON LAVORATE DAL DIPENDENTE GENNARI MAURO, “dà conto degli accertamenti effettuati sulle pratiche … risultate essere state lavorate da altro dipendente dell’Agenzia complessa di Roma Monteverde” e che vengono ritenute irregolari.

Precisamente sono 5 pratiche accolte tra giugno e settembre 2016 e che, nonostante tutte le accortezze e precauzioni prese, tra le quali la collocazione di tutti i fascicoli di riscatto presenti in sede nella stanza del Direttore di sede, vengono, secondo l’Inps, lavorate erroneamente (ovviamente sotto la diretta supervisione del Direttore stesso).

Mi viene in sostanza consegnata una relazione ispettiva contro altro dipendente “autore delle lavorazioni irregolari” con l’indicazione delle “irregolarità riscontrate”. Perchè visto che l’errore non può di certo attribuirsi a “un mero errore di impostazione dei filtri di ricerca” come dichiarato dal Direttore di sede?

Ma vediamo quali sono queste 5 pratiche e le irregolarità riscontrate.

Pratica N.1 – R.E.
L’ispettore centrale Inps scrive, tra l’altro, che “Risulta non corretta la determinazione del numero di settimane ammesse al riscatto… Le retribuzioni utilizzate per valorizzare i periodi riscattati sono inferiori a quelle esposte nei modelli 101, validi a tutti gli effetti per dimostrare le retribuzioni effettivamente percepite … Il calcolo del riscatto è stato effettuato utilizzando anche la contribuzione precedentemente ricongiunta e non ancora annullata dal conto assicurativo… si determina un onere dovuto superiore a quello già notificato pari a € 1.341,00”. “Nel fascicolo è stato rinvenuto il prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere del 21.7.2016…” riportante la “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.33, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993” del Direttore della Sede A.I. …“In tale periodo risulta che il responsabile dell’Ufficio competente era la dipendente R.D.PR.”.
Ricapitolando: errato calcolo dell’onere con danno per l’Istituto euro 1.341,00 – firma del Direttore di sede anche se presente la Responsabile dell’ufficio competente (anagrafica e flussi).


Pratica N.2 – B.R.
L’ispettore centrale Inps scrive, tra l’altro, che “la documentazione allegata alla domanda… non è idonea a dimostrare l’esistenza, la durata e la continuità delle prestazioni contributive (errore: lavorative).
“Nel fascicolo è presente, altresì, prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere del 7.6.2016… “ riportante la “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.33, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993” del Direttore della Sede A.I.
“E’ stato rinvenuto riscontro del controllo sul processo produttivo, avente ad oggetto la pratica in esame, effettuato nel mese di ottobre 2016 riportante la sigla del Responsabile dell’ufficio”. Ricapitolando: documentazione allegata alla domanda non idonea a riconoscere il diritto al riscatto – firma del Direttore di sede – pratica ritenuta corretta anche dalla Responsabile dell’anagrafica e flussi in sede di controllo del processo produttivo

Pratica N.3 – P.G.
L’ispettore centrale Inps scrive, tra l’altro, che “la documentazione allegata alla domanda…. non è idonea a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro relativamente al primo periodo richiesto a riscatto… In relazione al secondo periodo richiesto a riscatto la documentazione è insufficiente a provare la continuità del rapporto di lavoro”.
“Nel fascicolo è presente, altresì, prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere del 21.9.2016 … “ riportante la “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.33, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993” della Responsabile dell’ufficio competente R.D.PR.
“E’ stato rinvenuto riscontro del controllo sul processo produttivo, avente ad oggetto la pratica in esame, effettuato nel mese di dicembre 2016 riportante la firma del Responsabile dell’ufficio”.
Ricapitolando: documentazione allegata alla domanda non idonea a riconoscere il diritto al riscatto – firma della Responsabile dell’anagrafica e flussi – pratica ritenuta corretta dalla Responsabile dell’anagrafica e flussi anche in sede di controllo del processo produttivo

Pratica N.4 – P.S.
L’ispettore centrale Inps scrive, tra l’altro, che “è stato accertato un calcolo dell’onere errato in quanto è stata attribuita al periodo oggetto di riscatto una retribuzione inferiore a quella effettivamente percepita. Utilizzando le retribuzioni indicate dal datore di lavoro, si determina un onere corretto superiore a quello notificato pari a € 45,00”. “Nel fascicolo è presente, altresì, prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere del 13.6.2016… “ riportante la “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.33, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993” del Direttore di sede A.I. “E’ stato rinvenuto riscontro del controllo sul processo produttivo, avente ad oggetto la pratica in esame, effettuato nel mese di novembre 2016 riportante sigla del Responsabile dell’ufficio”. Ricapitolando: errato calcolo dell’onere con danno per l’Istituto di euro 45,00 – firma del Direttore di sede – pratica ritenuta corretta anche dalla Responsabile dell’anagrafica e flussi in sede di controllo del processo produttivo

Pratica N.5 – T.C.
L’ispettore centrale Inps scrive, tra l’altro, che “è stato accertato un calcolo dell’onere errato in quanto è stata inserita come data di domanda il 24.2.2013 anziché quella risultante dal protocollo del 24.2.2016, ed indicato un errato numero di settimane ammesse a riscatto. Utilizzando la data di presentazione corretta (24/02/2016) si determina una differenza di onere inferiore a quanto già notificato pari a € 74,00”. “Nel fascicolo è presente, altresì, prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere del 15.6.2016… “ riportante la “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.33, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993” del Direttore di sede A.I.
“E’ stato rinvenuto riscontro del controllo sul processo produttivo, avente ad oggetto la pratica in esame, effettuato nel mese di dicembre 2016 riportante sigla del Responsabilem dell’ufficio”.
Ricapitolando: errato calcolo dell’onere con danno (per l’utente) di euro 74,00 – firma del Direttore di sede – pratica ritenuta corretta anche dalla Responsabile dell’anagrafica e flussi in sede di controllo del processo produttivo.

In conclusione, appare del tutto evidente che per queste 5 pratiche vengono accertate le stesse presunte irregolarità riscontrate nelle pratiche del sottoscritto ma che soltanto nel mio caso però hanno determinato una sanzione disciplinare.

Signor Presidente, le ho rappresentato tutto questo per farle capire la gravità dei comportamenti che le sto per descrivere e che emergono chiaramente negli atti che, inaspettatamente e per motivi a me oscuri, gli avvocati Inps producono in giudizio e che portano pertanto a mia conoscenza.

Gli avvocati Inps infatti, insieme alle loro note autorizzate del 24/5/2019 presentate al Tribunale del Lavoro di Roma, producono alcuni documenti i cui contenuti evidenziano un INGIUSTO ACCANIMENTO NEI MIEI CONFRONTI che si contrappone al benevolo trattamento riservato ai Responsabili di ufficio e ai Direttori di sede.

Alle note autorizzate Inps allegano il documento n. 6.

Questo contiene la contestazione disciplinare preparata dall’UPD nei confronti della collega ….B3….

Questo fatto è di una gravità inaudita.

Di fronte ad una relazione ispettiva da parte dell’ispettorato centrale che attesta che 5 pratiche di rendita vitalizia sono state istruite erroneamente da una dipendente di qualifica B3 (pertanto in possesso di una qualifica che, secondo l’organizzazione Inps e la normativa contrattuale, non le avrebbe dovuto ermettere di avere le abiltazioni in procedura riscatti/GPA92 per istruire tali pratiche), condivise e sottoscritte erroneamente dal Direttore di sede (ripeto, tutti i fascicoli di riscatto sono nella sua stanza e non escono pratiche lavorate di rendita vitalizia senza il suo ok), convalidate erroneamente in sede di controllo del processo produttivo da parte della Resposabile dell’ufficio competente, cioè Anagrafica e flussi, la dirigente dell’Ufficio disciplina prepara un procedimento disciplinare nei confronti dell’unico lavoratore che non avrebbe dovuto riceverlo.

Ma come è possibile questo? Non le sembra un comportamento in palese contrasto con l’evidenza dei fatti e in violazione della stessa organizzazione dell’Istituto?

Un fatto ancora più grave è però nel documento N.7 che gli avvocati Inps allegano alle note autorizzate Inps.

In tale documento si evince che il Direttore della sede Roma Monteverde
in data 2/8/2018, quindi due giorni dopo la notifica al sottoscritto della contestazione disciplinare, si precipita ad inviare al Direttore di Filiale Roma Eur M.G.G. alcune sue “osservazioni in merito alla posizione della dipendente ….B3 …”.

Dopo aver descritto le motivazioni dell’affidamento, in sostituzione del sottoscritto, della lavorazione delle rendite vitalizie alla collega …B3… (specificando che è di qualifica B, quindi le sta affidando mansioni superiori rispetto alla sua qualifica) e la giustificazione dell’inclusione di tali pratiche nella relazione ispettiva contro il sottoscritto (“un mero errore di impostazione dei filtri di ricerca” ma, come già detto, ha altre motivazioni), negli ultimi due capoversi dichiara, cercando di fuorviare la realtà e minimizzare gli errori che “Nel merito, per nessuna delle cinque pratiche si è determinato un danno patrimoniale derivante dalla liquidazione di una prestazione previdenziale, in quanto gli assicurati non hanno conseguito alcuna prestazione collegata alla rendita vitalizia.

Le irregolarità riscontrate hanno riguardato essenzialmente differenze di onere, sulle quali sono in corso approfondimenti normativi per accertare la prassi operativa corretta e sciogliere alcuni dubbi sull’utilizzo del mod.101, documento utile al riconoscimento del requisito della continuità che potrebbe giustificare anche i casi diversi dalla differenza di onere.

Le autotutele per l’annullamento della rendita vitalizia sono in corso di istruttoria.

Il comportamento della collega è stato sempre diligente e nell’istruttoria delle pratiche non sono ravvisabili a mio giudizio elementi di dolo o colpa grave”.

Sorvolando sulla qualità della relazione, mi domando: ma il Direttore di Filiale Roma Eur e la dirigente UPD hanno letto i contenuti delle relazioni ispettive su queste 5 pratiche e i contenuti di quanto relazionato dal Direttore di sede?

Se lo avessero fatto avrebbero certamente notato che le irregolarità riscontrate dall’ispettore centrale sono le stesse (mancata prova dell’esistenza, della durata e della continuità del periodo di lavoro oggetto del riscatto, l’errato calcolo onere….) che vengono a me contestate e vengono solo per me considerate così gravi determinando il mio licenziamento. Inoltre avrebbero notato l’inopportuno commento finale: quali elementi di dolo o colpa grave il Direttore di sede doveva ravvisare nei confronti della collega visto che tutti i fascicoli di rendita vitalizia erano collocati fisicamente nella sua stanza e la lavorazione si concludeva con l’accoglimento della domanda sotto la sua supervisione e il suo ok?

Forse per se stesso?

E perchè non fa una relazione simile anche per il sottoscritto? Quali elementi di dolo e di colpa grave riscontra nei miei confronti visto che tutte le pratiche sono controllate, sottoscritte e approvate da tutti i Responsabili di ufficio e dai Direttori di sede, lui compreso, che sono perfettamente a conoscenza delle mie lavorazioni?

Ovviamente il Direttore di Filiale Roma Eur controfirma la relazione del Direttore di sede e la invia alla dirigente UPD M.P.S.

Ovviamente la dirigente UPD, anche se sulla base dei fuorvianti elementi ricevuti,
GIUSTAMENTE (ci tengo ad evidenziarlo) “ritiene di non avviare l’azione disciplinare nei confronti della dipendente …B3 ….”.

E ci mancherebbe altro!

Ma perchè la dirigente dell’UPD non ritiene di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Direttore di sede e della Responsabile dell’anagrafica e flussi, che hanno attestato entrambi la regolarità e correttezza delle lavorazioni risultate successivamente errate?

Signor Presidente, mi sa dare una spiegazione Lei visto che, tra l’altro, il Direttore di sede sottoscrive la pratica N.15 (D.B.L), garantendone erroneamente la regolarità, che risulta tra le 44 a me contestate e su cui viene motivato il mio licenziamento, per la quale non riconosce la propria firma comunicando ai suoi superiori che nel periodo di lavorazione della stessa la posizione di Responsabile dell’ufficio
era scoperta?

E mi sa dire Lei, signor Presidente, perchè il Direttore di sede si precipita a redigere una relazione favorevole nei confronti della collega che ha istruito, secondo l’Inps erroneamente, le 5 pratiche che lui ha invece ritenuto regolari? Forse perchè questo fatto sarebbe emerso tra le giustificazioni che avrebbe presentato la collega e lo avrebbero potuto danneggiare?

Ma allora qual è il significato di quanto contenuto nella circolare Inps n. 102/2009 che, descrivendo il ruolo del Responsabile di Agenzia Complessa (cioè del Direttore di sede), afferma che “La sua Responsabilità si caratterizza inoltre per la spiccata autonomia operativa garantendo, in questo modo, una costante attenzione ai livelli di presidio sui flussi, i prodotti e i servizi nonché il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti” e, descrivendo il ruolo del Responsabile di U.O., afferma che “Assicura, negli atti e nei provvedimenti adottati dalle U.O., il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità”?

E ancora, qual è il significato di quanto riportato nella circolare Inps n.178/2003, più volte richiamata dallo stesso Direttore di sede durante le indagini ispettive dove, al paragrafo 2 intitolato “Ruoli e responsabilità” stabilisce che “… al funzionario – cui è attribuita la direzione di agenzia di produzione o la responsabilità di unità di processo – è assegnata la responsabilità della corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti …”?

La conclusione di questa vicenda è che mentre il sottoscritto viene sanzionato con il licenziamento, il Direttore di sede riceve un altro incarico di direzione presso altra sede Inps dell’area romana e la Responsabile dell’anagrafica e flussi rimane tranquillamente al suo posto conservando la posizione organizzativa.

PERCHE’ VENGO SANZIONATO E ADDIRITTURA CON IL LICENZIAMENTO SE SONO L’UNICO AD AVERE UN’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ IN MERITO ALLE MIE LAVORAZIONI DA PARTE DEI MIEI RISPETTIVI SUPERIORI CHE AVEVANO APPUNTO IL COMPITO DI CONTROLLARLE?

RISULTA INACCETTABILE FAR RICADERE QUESTO CAOS ORGANIZZATIVO SOLO SUL SOTTOSCRITTO!

MA C’E’ DELL’ALTRO!

Gli avvocati Inps mi portano a conoscenza anche dei contenuti della denuncia alla Corte dei Conti (documento n.3 allegato alle note autorizzate Inps) che il Direttore regionale Lazio F.V. redige solo nei miei confronti in quanto individua, nella relazione accompagnatoria (documento n.2), solo il sottoscritto quale unico presunto responsabile dei presunti danni che sarebbero stati causati all’Istituto dalla lavorazione irregolare delle 44 pratiche (includendo anche le 6 da me non istruite) nonostante, come abbiamo visto fin qui, sia assolutamente chiara da che parte sia la responsabilità.

Le chiedo: questo comportamento del Direttore Regionale LAZIO non si pone in palese contrasto con l’evidenza dei fatti e con l’organizzazione interna dell’Istituto, visto che tra l’altro fornisce alla Corte dei Conti le 3 relazioni ispettive dove emergono chiaramente le responsabilità, ed evidenzia, alle pagine 13 e 14 della Relazione alla Corte, le circolari Inps che, in materia di controlli sui provvedimenti, sono citate nelle stesse relazioni ispettive?

Il dirigente regionale, a pag 16 della Relazione alla Corte dei Conti, al paragrafo 10) intitolato ASPETTI DA EVIDENZIARE, scrive testualmente: “Relativamente ai soggetti preposti ai controlli sulle lavorazioni risultate irregolari, si evidenzia quanto segue:

Le relazioni ispettive rimarcano come il Direttore dell’Agenzia di Roma Monteverde, dott. A.I., con Comunicazione tematica dell’8/6/2015, inviata a tutto il personale, avesse ricordato la necessità di svolgere i controlli del processo produttivo, di cui alle Circolari INPS n.178/2003 e n. 141/2015, da effettuarsi sotto il coordinamento dei Responsabili di Linea di servizio/U.O., sicchè le stesse relazioni di servizio non ravvisano, in capo al medesimo, alcun profilo di responsabilità”.

Traduco: l’Inps, attraverso un’indagine ispettiva effettuata da fine 2016 a luglio 2018, ritiene che 44 pratiche lavorate tra il 2005 e il 2015 siano irregolari e abbiano prodotto un danno di oltre € 3.800.000,00 (cifra, come già detto e come spiegherò dettagliatamente in una prossima lettera, priva di fondamento).

Poiché il Direttore della sede che ha lavorato tali pratiche ricordava in data 8/6/2015 (quindi solo alcuni anni dopo) a tutti di svolgere gli opportuni controlli, né l’ispettore centrale che redige le relazioni ispettive né il Direttore regionale Lazio ravvisano nei suoi confronti alcun profilo di responsabilità.

PERCHE’?

POSSO LEGITTIMAMENTE RITENERE CHE MI SI VOGLIA PRENDERE IN GIRO?

“Rispetto ai Responsabili di P.O. …….. (vengono indicati 8 nomi e cognomi) ………. si
evidenzia che i profili di responsabilità ipotizzati dalla Funzione Ispettiva risultano smentiti dagli esiti dei procedimenti disciplinari, laddove attivati.

Precisamente, per M.L.T., il procedimento disciplinare instaurato si è concluso con provvedimento di archiviazione del 28/11/2018 (All.17).

Allo stesso modo, il procedimento disciplinare instaurato nei confronti di A.C. si è concluso con provvedimento di archiviazione del 28/11/2018 (All. 18)”.

Rispetto ai due procedimenti disciplinari instaurati nei confronti delle due Responsabili citate non mi ripeto e La rimando, signor Presidente, a quanto ampiamente illustrato, documentato e denunciato nelle precedenti lettere aperte quarta e quinta.

Di conseguenza è lecito domandarsi come la dirigente dell’UPD e il Direttore regionale Lazio possano non evidenziare i profili di responsabilità di M.L.T e di A.C. e invece evidenzino solo profili di responsabilità dell’operatore che ha istruito le pratiche.

PERCHE’?

“Nei confronti dei dipendenti V.L.D., P.P. e M.S. non è stato instaurato procedimento
disciplinare per le motivazioni riportate nella nota prot. INPS.7080.07/12/2018.0027310 dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e della Responsabilità Amministrativa (All. 19), che qui di seguito si ripetono:

  • Per V.L.D., gli accertamenti ispettivi hanno individuato una responsabilità della dipendente, per mancato controllo, in relazione alla pratica …S…, successivamente regolarizzata per avere l’assicurata prodotto – a seguito della richiesta della documentazione integrativa da parte della Sede di Monteverde – documentazione utile a comprovare il diritto al riscatto. Non risulta pertanto arrecato danno all’INPS;
  • Per P.P., dagli accertamenti ispettivi era emersa una responsabilità della dipendente per omesso controllo in relazione alla pratica ….P…; la pratica è stata, successivamente, regolarizzata per avere l’assicurata prodotto documentazione integrativa utile a comprovare il diritto al riscatto. Non risulta pertanto arrecato danno all’INPS;
  • Riguardo a M.S., gli accertamenti ispettivi hanno individuato una responsabilità dello stesso nell’attività di controllo del processo produttivo in relazione alla pratica ….C…, che si è conclusa con rinuncia dell’assicurato al riscatto. Nessun danno è stato quindi arrecato all’INPS”.

Circa infine alla dipendente …B3…, l’Ufficio dei procedimenti disciplinari e dellaResponsabilità Amministrativa ha ritenuto di non assumere iniziative sul piano disciplinare, tenuto conto di quanto relazionato al Direttore della Filiale di Roma Eur dal Direttore dell’Agenzia di Roma Monteverde con lettera del 2/8/2018 (All.20). Anche per le pratiche lavorate da …B3… , come si evince dalla relazione da ultimo citata, non si sono determinati danni per l’Istituto”.

E’ evidente che per gli altri 3 dipendenti titolari di Posizione Organizzativa sia emersa una responsabilità nell’esercizio della funzione di controllo (mancato o errato esercizio) ma la dirigente dell’UPD ha poi deciso di non procedere disciplinarmente in quanto dalle pratiche successivamente regolarizzate non è derivato un danno per l’Istituto.

Signor Presidente, le domande nascono spontanee e mi permetto di chiederLe una tempestiva ed esauriente risposta: ma se questi Responsabili e, da quanto emerso in precedenza, anche il Direttore di sede e la collega B3, non hanno ricevuto una contestazione disciplinare in quanto dal loro comportamento non è derivato un danno per l’Istituto, per quale motivo mi vengono contestate, e ribadite anche dal giudice (che fonda il rigetto della mia impugnazione anche e soprattutto sul numero delle pratiche e sull’entità del danno),

a) le pratiche A.V. (N.1), C.G. (N.12), C.V (N.14 – da me non lavorata), D.B.L. (N.15 –sottoscritta dal Direttore di sede), F.Z. (N.17), L.A.M. (N.22), M.L. (N.25 – da me non lavorata), M.A.A. (N.26 – da me non lavorata) e

b) le pratiche A.L. (N.2 – riconosciuta successivamente regolare), A.A. (N.3 – l’Inps sta recuperando mensilmente sulla sua pensione un importo nettamente inferiore rispetto a quanto contestatomi, visto che l’utente ha pagato i versamenti volontari con spostamento decorrenza pensione), B.A. (N.4 – riconosciuta esatta dal giudice), I.E (N.20 – il periodo riscattato e annullato era coperto da contributi da apprendista e quindi risultano confermati i requisiti pensionistici), L.P. (N.21 – da me non lavorata ma comunque riconosciuta successivamente esatta), V.S. (N.43 – riconosciuta successivamente regolare)

DALLE QUALI NON E’ DERIVATO ALCUN DANNO PER L’ISTITUTO?

PER QUALE MOTIVO A ME, DIVERSAMENTE DAGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI, VENGONO CONTESTATE LE PRATICHE DI RENDITA VITALIZIA CHE NON HANNO PRODOTTO ALCUN DANNO ALL’INPS? PERCHE’ PER ME VALGONO REGOLE DIVERSE?

E POI PERCHE’, SE LA DISCRIMINANTE PER RICEVERE UNA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E’ L’AVER CAUSATO UN DANNO ALL’ISTITUTO, LA DIRIGENTE UPD NON INSTAURA UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELL’EX DIRETTORE DELLA SEDE DI ROMA MONTEVERDE (NELL’ANNO 2009) R.D.P. CHE SOTTOSCRIVE (FIRMA LEGGIBILE E RICONOSCIBILE), ATTESTANDONE ERRONEAMENTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA, LA PRATICA P.F. (N.35), TRAL’ALTRO A ME CONTESTATA ANCHE SE NON LAVORATA DAL SOTTOSCRITTO E PER LAQUALE VIENE QUANTIFICATO UN DANNO PER L’INPS DI € 12.276,41?

E’ necessario evidenziare anche che il dirigente a capo della Regione Lazio sempre nella Relazione che redige e invia alla Corte dei Conti, al successivo paragrafo 11) intitolato DOCUMENTI E/O TESTIMONIANZE CHE PROVANO LA RESPONSABILIIA’ DEL PRESUNTO RESPONSABILE, “rimanda a quanto indicato nel paragrafo 7”.

Vediamolo.

Nel paragrafo 7), intitolato NESSO DI CAUSALITA’ COMPORTAMENTO PRESUNTI RESPONSABILI, questo signore scrive: “Le lavorazioni irregolari sono state elaborate dal dipendente GENNARI Mauro, matr. …, come comprovato dai dati forniti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi, che ha fornito l’estrazione dei dati relativi alle lavorazioni di Rendita Vitalizia, e dalle firme apposte ai provvedimenti di accoglimento, laddove riscontrate. La lista fornita dalla Direzione Centrali Sistemi Informativi, individua, infatti, la matricola dell’operatore che ha acquisito la domanda e ne ha curato la lavorazione”.

Da quanto scrive risulta evidente (come nelle relazioni ispettive) che il sottoscritto, OPERATORE, ha acquisito la domanda (non per tutte, ma come detto, chi ha controllato le pratiche non ha le necessarie competenze per individuare l’acquisitore) e l’ha istruita (la mia matricola è associata a vari tipi di codice lavorazione che i controllori, come detto, non conoscono perchè non hanno le necessarie competenze sulla procedura GPA92 dei riscatti arrivando addirittura ad attribuirmi pratiche da me non istruite).

Le lavorazioni che si presumono irregolari sono “comprovate”, come da lui dichiarato e ammesso, anche e soprattutto “dalle firme apposte ai provvedimenti di accoglimento” che sono quelle dei Responsabili dell’ufficio competente e dei Direttori di sede, come da normativa interna Inps contenuta nelle circolari (già più volte citate) che regolamentano il ruolo dei Responsabili e dei Direttori di sede.

Non si capisce allora perchè a pag. 1 della stessa relazione alla Corte dei Conti
accompagnatoria della denuncia alla stessa Corte, il Direttore regionale Lazio F.V. indichi sotto la voce PRESUNTO RESPONSABILE solo il mio nome e cognome, il mio luogo e la mia data di nascita, la mia qualifica e la mia matricola, la mia residenza e il mio codice fiscale.

Perché non indica GLI ALTRI PRESUNTI RESPONSABILI visto che per tutte le 44 pratiche RISULTANO LE FIRME apposte dai Responsabili dell’ufficio (U.O.) e, in mancanza e sostituzione, dai Direttori di sede?

Perchè allora firmavano?

A che itolo?

Perchè il Direttore regionale Lazio non lo spiega?

Perchè la dirigente UPD non procede disciplinarmente e sanziona i Responsabili degli uffici competenti e i Direttori di sede e il Direttore regionale Lazio non li denuncia alla Corte dei Conti visto che, con la loro sottoscrizione, hanno attestato di aver effettuato, come da normativa Inps, un controllo su pratiche che successivamente l’Inps ha ritenuto errate e hanno emanato un provvedimento amministrativo, assumendosene la responsabilità, impegnando l’Istituto e causando milioni di euro di danni?

Provo io ad ipotizzare una spiegazione e Le chiedo di confermarla o smentirla: forse perchè se ricevessero una sanzione perderebbero tutti il proprio incarico?

Concludo la descrizione degli atti sull’argomento in oggetto riportando quanto scrive il Direttore regionale Lazio nella sua relazione alla Corte dei Conti, ai paragrafi 8), 12), 15).

  • “8) ESIMENTI O CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE PRESUNTI RESPONSABILI Non risultano, dalla relazione (si riferisce alla terza relazione ispettiva), esimenti o cause di giustificazione
  • 12) DOCUMENTI E/O TESTIMONIANZE CHE PROVANO L’ESISTENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAL/I PRESUNTO/I RESPONSABILE/I
    Non risultano allo stato, dalle relazioni ispettive, documenti e/o testimonianze che provino l’esistenza di cause di giustificazione
  • 15) DOCUMENTI ATTI MEMORIE PRODOTTI SPONTANEAMENTE DALL’INTERESSATO
    Non risultano, dalle relazioni ispettive, documenti, atti o memorie prodotti spontaneamente dall’interessato”.
    A mio avviso non si può scrivere che non risultano dalle tre relazioni ispettive “esimenti o cause di giustificazione” e “documenti e/o testimonianze che provino l’esistenza di cause di giustificazione”.
    E’ proprio nelle relazioni ispettive che viene riportato
  • che in tutti i fascicoli è presente il prospetto di riepilogo del calcolo dell’onere (mod. RISC.08) firmato dal Responsabile dell’Ufficio
  • che tale prospetto è stato preso in considerazione ai fini “dell’accertamento sui controlli effettuati dalla Sede sui singoli provvedimenti di liquidazione delle lavorazioni irregolari”,
  • che ai “Responsabili dell’Unità Organizzativa competente” le circolari Inps n. 188/2001 e 102/2009 assegnavano “la responsabilità del procedimento e del provvedimento” e pertanto su tali soggetti gravava “l’onere di garantire la correttezza delle lavorazioni”
  • che 10 dipendenti … (vengono riportati nome, cognomi e matricola)…, “i primi due in qualità di operatore e, i restanti, di responsabili del procedimento e del provvedimento, hanno agito in palese violazione delle disposizioni dettate dall’Istituto mediante le circolari citate (senza tuttavia citarne neanche una in nessuna delle tre relazioni ispettive), con particolare riguardo a quelle che individuano la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento dei periodi oggetto di richiesta di rendita vitalizia. I suindicati dipendenti, in base alla documentazione esaminata, non avrebbero dovuto procedere all’accoglimento delle domande”.

A mio avviso inoltre non è possibile scrivere che non risultano dalle tre relazioni ispettive “documenti, atti o memorie prodotti spontaneamente dall’interessato”.

Ma se le indagini e le tre relazioni ispettive sono necessariamente precedenti alla contestazione disciplinare del 31/7/2018, quali documenti, atti, memorie dovevo spontaneamente produrre? Dovevo prevedere il futuro? Perchè inoltre redige la relazione e mi denuncia alla Corte dei Conti in data 7/9/2018, cioè un mese prima (la data dell’audizione è il 3/10/2018) che io possa difendermi?

Del resto è la stessa Corte dei Conti, che non da credito alla richiesta del 7/9/2018 fatta dal Direttore regionale Lazio di “emettere provvedimento di sequestro dello stipendio corrisposto al sig. Gennari Mauro” a “garanzia del credito dell’Istituto”, visto che il sottoscritto ha continuato a percepire regolarmente lo stipendio fino al mese di marzo 2019.

Tutti i documenti illustrati in questa lettera erano in possesso anche del giudice del lavoro che invece, purtroppo per me, sembra averli completamente ignorati.

Credo che se li avesse presi in considerazione sicuramente non avrebbe scritto alla fine della sua ordinanza di rigetto della mia impugnazione che “l’approvazione (dei Responsabili dell’ufficio) non poteva che basarsi sulla fiducia riposta nell’operato del dipendente” e che “L’astratta responsabilità dei firmatari degli stessi atti fa, comunque, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Inps ritenesse dover adottare nei loro confronti, senza che ciò possa incidere sulla configurabilità della responsabilità disciplinare dell’odierno ricorrente”.

A me sembra proprio che si confonda il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente con le prestazioni lavorative che ciascun dipendente, nel proprio ruolo, ha il dovere di svolgere.

Infatti il rapporto fiduciario Inps/dipendente è cosa diversa dal rapporto di collaborazione lavorativa tra responsabile di ufficio e operatore.

Nello specifico, il controllo doveva essere esercitato effettivamente e non “sulla fiducia”.

Pertanto se si è interrotto un rapporto fiduciario, tale interruzione va riferita al rapporto tra Istituto e Responsabili/Direttori/Dirigenti e non al rapporto Inps/operatore.

Inoltre non credo possa definirsi “astratta” la loro responsabilità in quanto è chiaramente scritta nella normativa Inps, nelle relazioni ispettive e si concretizza con la loro firma sugli
atti.

Ancora, credo che non sia possibile affermare che sono “salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Inps ritenesse dover adottare nei loro confronti” in quanto dagli atti ufficiali, in possesso anche del giudice, emerge chiaramente l’intenzione dell’Istituto di non sanzionarli.

Infine credo che non sia corretto ritenere che la loro responsabilità non incida su quella del sottoscritto, visto che il mio ruolo era di operatore/istruttore e che ho lavorato (istruito) per tanti anni le rendite vitalizie sempre allo stesso modo e 8 responsabili diversi hanno attestato la regolarità delle mie lavorazioni senza che nessuno mi fermasse e mi correggesse.

Di conseguenza posso ritenere di aver lavorato per tanti anni nell’assoluta convinzione della legittimità dei miei comportamenti e questo, è evidente, esclude una mia eventuale colpa grave.

Alla luce di quanto descritto, documentato e denunciato, sono convinto che un prossimo giudice, esaminando il mio ricorso e la documentazione allegata, possa annullare l’ingiusta sanzione inflittami e disporre il mio reintegro in Inps.

Tuttavia, visti i tempi lunghi della giustizia che io e la mia famiglia non possiamo aspettare, CONFIDO ANCORA IN UN SUO IMMINENTE INTERESSAMENTO.

D’ALTRONDE CHI DOVREBBE INTERVENIRE SE NON LEI, SIGNOR PRESIDENTE, A RISOLVERE QUESTA INCREDIBILE VICENDA, ORMAI DA TEMPO RESA PUBBLICA IN QUANTO TUTTE LE MIE LETTERE DI DENUNCIA SONO STATE PUBBLICATE SUL SITO DEL S.I. COBAS?

Cordiali saluti.

Roma, 29/8/2019

Mauro Gennari


Mauro Gennari un lavoratore della sede INPS Roma Monteverde, vittima di licenziamento disciplinare, si rivolge al Presidente dell’INPS attraverso alcune lettere aperte (inviate all’organizzazione sindacale S.I. Cobas).

SETTIMA LETTERA APERTA

Lettera di denuncia in merito a comportamento della dirigenza INPS.

Al Presidente dell’INPS
Prof. Pasquale Tridico
(tramite il S.I. COBAS)

Oggetto: perchè il Direttore Regionale Lazio in carica nel 2016 ha disposto un controllo soltanto sulle pratiche di rendita vitalizia lavorate da Mauro Gennari piuttosto che su tutte le pratiche di rendita vitalizia lavorate presso la sede INPS di Roma Monteverde per un certo arco temporale. Perchè l’attuale Direttore Generale Inps ha avallato questo controllo ad personam e non ha disposto un controllo sul prodotto?

Egregio Presidente,

con la presente lettera le porterò a conoscenza, sempre facendo riferimento agli atti ufficiali del procedimento disciplinare da me subito, un ulteriore grave elemento di ingiustizia del comportamento della dirigenza Inps che, tra l’altro, va contro gli stessi interessi pubblici di cui l’Istituto è portatore.

Come già detto nelle precedenti lettere, nell’anno 2016 mi vengono contestate dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD) un totale di 52 pratiche di rendita vitalizia oggetto di controllo da parte della Direzione Regionale Lazio.

Nel corso del procedimento disciplinare emerge chiaramente che tutte le pratiche contestate, riferite agli anni 2013 – 2015, sono state controllate, sottoscritte e approvate dai Responsabili dell’ufficio e dal Direttore di sede.

Solo i tre dipendenti Inps “esperti in materia” chiamati a controllare le pratiche e il Direttore regionale Lazio non se ne accorgono!

Alla conclusione del procedimento mi viene comminata, a settembre 2016, la sanzione di 3 mesi di sospensione riferendola però, scorrettamente, ad un numero maggiore di pratiche, e precisamente 66.

Come risulta dalla prima relazione ispettiva del 21/7/2018 e dai suoi allegati, la Direzione Regionale Lazio, nella persona del Direttore M.S.P., in data 3/11/2016 “stante la delicatezza delle indagini e l’alto rischio di indebita erogazione di prestazioni pensionistiche, ha richiesto l’estensione dei controlli a tutte le pratiche di rendita vitalizia definite dal medesimo dipendente, da effettuarsi a cura della Direzione Centrale Ispettorato”.

Inoltre, come anche chiaramente indicato nella memoria di costituzione in giudizio dell’Inps “tale richiesta veniva sottoscritta per condivisione dal Direttore Generale … “.

Perché il Direttore regionale Lazio, accertato che un dipendente e 5 diversi
Responsabili, compreso il Direttore di sede, hanno lavorato in un modo ritenuto
irregolare 66 pratiche di rendita vitalizia nell’arco di tre anni, non ha richiesto
l’estensione dei controlli a tutte le pratiche di rendita vitalizia lavorate a Roma
Monteverde da una certa data in poi?

Questo era necessario fare visto “l’alto rischio di indebita erogazione di prestazioni pensionistiche”.

Perché è stato disposto un controllo “ad personam” piuttosto che sulla lavorazione del prodotto?

E perchè questo comportamento è stato avallato dal Direttore Generale?

Cosa si voleva evitare che si scoprisse? Purtroppo per la dirigenza Inps, si scoprirà con l’indagine capillare sul sottoscritto.

Infatti, come emerso chiaramente dagli atti ufficiali descritti nelle precedenti lettere (in particolare nella seconda lettera aperta), l’attività ispettiva affidata a dirigenti e funzionari non in possesso delle necessarie competenze ha determinato una serie di grossolani errori tra i quali quello di contestarmi, oltre che pratiche chiaramente lavorate correttamente, anche pratiche istruite da altri operatori e accolte da altri Responsabili.

Infatti il sottoscritto inizia a lavorare le rendite vitalizie solo nel corso dell’anno 2010 ma mi vengono contestate anche pratiche lavorate da altri dipendenti nello stesso anno e negli anni precedenti (addirittura nel 2005!).

Quindi CHI RAPPRESENTA L’ISTITUTO APPRENDE che chi lavorava le rendite vitalizie prima di me, operatori e Responsabili/Direttori, commetteva le stesse presunte irregolarità a me
contestate.

In tal modo si è scoperto che anche altri Responsabili e Direttori/Dirigenti
avevano attestato come regolari pratiche di rendita vitalizia che l’Ispettorato Centrale Inps ha ritenuto successivamente non regolari.

IN PRATICA RESPONSABILI E DIRETTORI/DIRIGENTI AVEVANO COMMESSO LE STESSE PRESUNTE GRAVI IRREGOLARITÀ CHE AVEVANO DETERMINATO IL MIO LICENZIAMENTO.

LE PRATICHE ISTRUITE DALLO SCRIVENTE, DOPO ESSERE STATE CONTROLLATE E ACCOLTE DA RESPONSABILI E DIRETTORI/DIRIGENTI, HANNO DATO LUOGO AL PROVVEDIMENTO CHE HA IMPEGNATO L’INPS VERSO L’ESTERNO E CHE AVREBBE CAUSATO POI RILEVANTI DANNI ECONOMICI ALL’ISTITUTO STESSO.

Questo sicuramente non ha fatto piacere in Inps ai Dirigenti, Direttori di sede e Responsabili di ufficio (e neanche ai sindacati maggiormente rappresentativi e silenti), visto che per la loro carriera avevano contribuito anche queste pratiche risultate errate.

In una situazione del genere che cosa avrebbe fatto un qualunque dirigente pubblico che cura gli interessi pubblici di cui è portatore l’Ente che lo retribuisce?

Ovviamente avrebbe senz’altro esteso i controlli a tutte le rendite vitalizie lavorate nella sede di Roma Monteverde a partire da una certa data, nella certezza che sarebbero state trovate molte altre pratiche di rendita vitalizia lavorate irregolarmente (almeno secondo il metro di giudizio di coloro a cui era stato affidato dall’Istituto l’incarico del controllo).

E invece la dirigenza Inps, per motivi che dovrebbe pubblicamente spiegare, non solo sanziona solo il sottoscritto operando un ingiustificato salvataggio di tutti gli altri superiori coinvolti, ma non si attiva per disporre l’estensione dei controlli a tutte le pratiche della lavorazione in questione.

Inoltre, con grave danno economico per l’Istituto, l’attuale Direttore Regionale Lazio richiede ingenti somme a titolo di danno (più di 6 milioni di euro, con due successive lettere) solo al sottoscritto, ben sapendo di non poter recuperare quasi nulla qualora fosse accertata la mia presunta colpa grave (che, come evidenziato in tutti i documenti da me prodotti, non può essere provata perchè non esiste), e denunciando solo me alla Corte dei Conti, mentre risulta del tutto indifferente nei confronti della posizione dei veri RESPONSABILI che invece, con l’assicurazione che gli garantisce il sindacato a cui sono iscritti, potrebbero risarcire l’intero danno economico causato all’Istituto ancora da quantificare e che nulla a che a vedere con le irreali somme dichiarate dal Direttore Regionale Lazio.

PERCHÉ LA DIRIGENZA CON IL CONSENSO DEI SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI HA DECISO DI INDIVIDUARE IL SOTTOSCRITTO COME CAPRO ESPIATORIO?

PROBABILMENTE PER EVITARE UNA SANZIONE A RESPONSABILI DI UFFICIO, DIRETTORI E DIRIGENTI COINVOLTI CHE AVREBBE DETERMINATO LA PERDITA DEL LORO ATTUALE INCARICO E UNO STOP ALLA LORO BRILLANTE CARRIERA?

A questo punto francamente non capisco le motivazioni del Suo mancato interessamento, che insisto a richiedere con forza, e che di certo non può essere giustificato dall’ordinanza del giudice del lavoro che per il momento, inspiegabilmente (per i motivi già pubblicati nelle precedenti lettere e per quelli che chiarirò in seguito) ha respinto la mia impugnazione.

Continuo per ora a rivolgermi a Lei nelle mie lettere di denuncia ma in mancanza di un Suo tempestivo e risolutivo intervento sarò costretto a rivolgermi anche ad altri.

Di sicuro non posso permettermi di mollare, soprattutto per la mia famiglia che state ingiustamente danneggiando.

Cordiali saluti

Roma, 29 agosto 2019

Mauro Gennari