L’ordinanza si incentra su un punto fondamentale: il rapporto di lavoro dei licenziati con la coop Papavero, nominalmente «soci-lavoratori», è in realtà un rapporto di lavoro subordinato. Ne conseguono sia la legittimità del ricorso alla magistratura del lavoro, sia l’applicabilità dell’art.18 della legge 300 (Statuto dei lavoratori) e il reintegro al posto di lavoro.L’ordinanza del tribunale ribadisce che i licenziati dalla Coop Papavero hanno un rapporto di lavoro subordinato, perché: – la cooperativa è stata costituita alla presenza di 4 soci che costituivano anche il totale dei soci (e nessuno dei lavoratori licenziati)- l’approvazione dello statuto della cooperativa è successivo alla data di assunzione dei lavoratori licenziati (che non lo hanno mai votato in alcuna assemblea)- i lavoratori licenziati non sono mai stati fatti partecipare alle assemblee della cooperativa, all’approvazione dei bilanci, al rendiconto degli utili, ecc. L’ordinanza del tribunale illustrando il caso specifico dei licenziati della coop Papavero, descrive quello che avviene normalmente nelle cooperative, dove i padroni delle cooperative, con l’avallo dei padroni degli appalti (i committenti come la GLS Italy, la Billa, la Dhl, la Sogemi, l’Esselunga ecc.) utilizzano il trucco del «socio lavoratore», per avere a disposizione manodopera a basso costo che è «socia» senza avere i diritti dei soci e lavoratrice senza avere i diritti dei lavoratori.I lavoratori licenziati per rappresaglia politica, «colpevoli» di aver difeso le loro condizioni di lavoro con tre scioperi nel febbraio scorso e licenziati in pieno agosto a mesi di distanza, devono rientrare al lavoro e non permetteremo alla Coop Papavero e alla GLS Italy di ignorare l’ordinanza del tribunale. Se occorre andremo a Cerro al Lambro per ottenere con la mobilitazione il loro reintegro.