LEGGE 104 : INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI TURNI NOTTURNI

VOLENTIERI  PUBBLICHIAMO L’ARTICOLO DI VITO TOTIRE PORTAVOCE DELLA RETE NAZIONALE LAVORO SICURO DI  CUI IL SI COBAS NE E’ PARTE INTEGRANTE.

QUESTA SENTENZA RIGUARDA MILIONI DI PERSONE CHE HANNO FAMILIARI CON L’HANDICAP  TRA CUI CENTINAIA DI  MIGLIAIA DI LAVORATORI CHE SI VEDONO RIFIUTATI, DALLE AZIENDE, LE RICHIESTE INERENTI   IL COMMA 1 DELL’ART 3 DELLA LEGGE 104.

UN ELEMENTO RAFFORZATIVO PER I LAVORATORI( CHE DI QUESTI TEMPI E’ ORO) E PER LE BATTAGLIE DEL SI COBAS SUI LUOGHI DI LAVORO.

BUONA LETTURA.

SI COBAS NAZIONALE

di Vito Totire (*)

La Cassazione sui permessi per assistenza a congiunti: sentenza 20229

del 16.6.2026

La Cassazione ha ribadito un orientamento già affermato da altri organi di giudizio a proposito della gestione dei permessi previsti dalla legge 104. In questo caso già in primo e secondo grado la magistratura aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere esonerato dai turni di notte per poter assistere una persona di famiglia a cui erano state riconosciute le prerogative dell’articolo 3 – comma 1 – della legge 104 del 1992.

Saggia decisione quella ribadita dalla Cassazione che dunque non limita il diritto ai casi di cui all’articolo 3 comma 3, che prevedono il riconoscimento di particolare gravità. Il diritto all’esonero, dice la Cassazione, si estende anche all’esonero dalla reperibilità. L’insistenza del datore di lavoro – in questo caso Mercitalia – evidenzia una sorta di grave “analfabetismo imprenditoriale” quantomeno in materia di ergonomia e di prevenzione del distress lavorativo. I princìpi che il datore di lavoro deve rispettare spesso rimangono lettera morta e sistematicamente vengono disconosciuti quando al mancato rispetto di questi princìpi non è associata chiaramente una sanzione economica o penale.

La legge 104, a nostro avviso, viene spesso gestita dalle commissioni sanitarie con una particolare rigidità per quel che riguarda il confine tra comma 1 e comma 3 dell’articolo tre. Le condizioni del comma 3 dovrebbero essere più ampiamente riconosciute al lavoratore anche se questi ha una invalidità civile o professionale con percentuali “basse” cioè non particolarmente alte. Spesso accade che il lavoratore al quale la commissione medica Inps o Ausl ha disconosciuto il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 3 ottenga questo riconoscimento con un ricorso al tribunale, previa valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio. Ma è tutta fatica e distress in più e non tutti, pur avendone diritto, decidono di “andare in tribunale”. Questo significa che anche tra operatori particolarmente esperti non vi è una grande uanimità di vedute e di valutazioni sul rapporto tra valutazione clinica e diritto ai permessi. I permessi previsti dal comma 3 e non concessi nell’ambito del comma 1 sarebbero invece molto utili in casi di distress, burnout, mobbing, dei postumi di malattie professionali e in tante altre condizioni di sovraccarico lavorativo. Un recentissimo studio (PLOS ONE) evidenzia in lavoratori del comparto impiegatizio una alta incidenza di errori di pomeriggio e in particolare il venerdì pomeriggio a conferma dell’ipotesi che l’accorciamento della settimana lavorativa (per tutti e non solo per gli aventi diritto alla legge 104) potrebbe persino aumentare la produttività; lo precisiamo pur se non è il nostro obiettivo che è invece quello di tutelare la salute, ma quello studio merita di essere citato.

Perché parliamo di analfabetismo imprenditoriale? Perché al di là della giusta interpretazione data dai giudici (in ben tre gradi) sul comma 1 dell’articolo 3 della legge 104, il datore di lavoro dovrebbe includere nella sua biblioteca la «GUIDA EUROPEA SULLO STRESS LAVORATIVO» del 1999; possiamo inviarla, su cortese richiesta anche a Mercitalia.

Senza “scomodare” tribunali di primo e secondo grado (di Bologna) e Cassazione, si dovrebbe prendere atto della chiara indicazione della suddetta Guida secondo cui il datore di lavoro deve tenere conto dei carichi sociali e familiari del lavoratore; per non parlare di quanto chiaramente disposto dallo stesso decreto 81/2008 secondo cui nell’affidare i compiti al singolo lavoratore occorre tenere conto della sua salute e della sua sicurezza.

Quale sicurezza psicologica può avere il lavoratore/caregiver che fa il turno di notte lasciando a casa un familiare che potrebbe avere bisogno, anche improvvisamente, di supporto e aiuto? Non costituisce, questa condizione, uno stato di allerta, di preoccupazione, di “nervosismo” potenzialmente foriera di “distrazioni” e incidenti da interpretare a posteriori con la tesi mistificatrice del cosiddetto «errore umano»?

E’ ovvio che il tema che stiamo affrontando è solo la punta dell’iceberg. Il lavoro notturno – sia per chi ha anche ruolo di caregiver sia per chi, in un dato momento della sua vita, non ha questo ruolo – è nocivo per tutti, fino ad essere stato classificato 2 A dalla IARC (possibile cancerogeno).

Qui si apre un discorso più generale che esula dalla “interpretazione” della legge 104 e che dobbiamo affrontare con urgenza ovunque ma anche per la organizzazione del lavoro di MERCITALIA che da questo punto di vista – lungi dal rappresentare “il migliore dei mondi possibili” – necessita di una robusta riorganizzazione ergonomica non facile nei casi in cui il datore di lavoro si crogiola appunto in un’inveterata tendenza all’ analfabetismo in materia di ergonomia e di sicurezza .

Il nome dell’azienda (Mercitalia) non induca datori di lavoro e dirigenti a ritenere che tutto – compresa la salute dei lavoratori e delle lavoratrici – possa essere ridotto a merce.

(*) Vito Totire è portavoce della «Rete Nazionale Lavoro Sicuro»

PS: non abbiamo molta dimestichezza e confidenza con i magistrati ma dobbiamo esprimere solidarietà a quei giudici di Cassazione che col caldo che fa (indossano anche una pelliccia di ermellino) sono costretti a pronunciarsi su quesiti che qualunque persona di buon senso eviterebbe di fare senza “intasare” i tribunali. Ci riferiamo a quel caso (stavolta non si tratta di Mercitalia) in cui il datore di lavoro dopo aver fatto pedinare un lavoratore (è legale?) che fruiva della legge 104 ha dimostrato grazie al lavoro dei suoi investigatori che l’astuto lavoratore si recava ogni tanto in un supermercato; la Cassazione ha dovuto spiegare a chi “non ci arrivava sa solo” che assistere un familiare non significa stare attaccato al suo capezzale.

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